Sentenza del 23/06/2023 n. 614 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha contestato la tardiva presentazione della dichiarazione di successione relativa alla de cuius CAIA (deceduta il 02/05/2018) e il tardivo versamento delle imposte ipocatastali, irrogando sanzioni per un importo complessivo di 550 euro. Il nucleo della controversia è se il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione decorra dalla data di apertura della successione (02/05/2018) o dalla data di rinunzia di una coerede (28/08/2018) ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. e) e dell'art. 28, comma 5, d.lgs. 346/1990.
La decisione
La Commissione tributaria d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse correttamente motivato e che il termine per la presentazione della dichiarazione fosse già decorso dall'apertura della successione, poiché TIZIO era chiamato all'eredità sin dall'inizio e perciò obbligato a presentare la dichiarazione entro un anno dal 02/05/2018; la dichiarazione presentata il 21/08/2019 è dunque tardiva e le sanzioni legittime. Spese di entrambi i gradi compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 346/1990 (TUS) art. 31, comma 2, lett. e)
art. 31, comma 2, lett. e)
La lett. e) decorre il termine "dalla data della rinunzia" soltanto nelle ipotesi in cui dalla rinuncia derivi, per rappresentazione o per devoluzione, l'insorgenza di un nuovo obbligato; non si applica quando l'erede era già chiamato all'eredità all'apertura della successione.
d.lgs. 346/1990 (TUS) art. 28, comma 5
La norma menzionata definisce eventi che possono incidere sulla decorrenza del termine per la dichiarazione, ma la Corte ha interpretato che la rinunzia rileva solo se provoca una diversa chiamata soggettiva (rappresentazione) che crea un nuovo obbligato.
Richiamata in relazione alla procedura deflattiva esperita dal contribuente prima del giudizio; non incide sulla sostanza della controversia sostanziale sulla decorrenza del termine.
d.lgs. 546/1992 art. 15, comma 2
Utilizzata per giustificare la compensazione delle spese di entrambi i gradi quando la controversia concerne l'interpretazione di una norma di diritto.
disp. att. c.p.c. art. 118 e c.p.c. art. 132, comma 2, n. 4
disp. att. c.p.c. art. 118; c.p.c. art. 132, comma 2, n. 4
Richiamate ai fini della sintesi e della brevità della sentenza; non incide sul merito ma sul modo di richiamo degli atti e degli elementi di causa.
Massime di principio
- Se un soggetto è chiamato all'eredità sin dall'apertura della successione (in assenza di diverse disposizioni testamentarie), il termine annuale per la presentazione della dichiarazione di successione decorre da quella data e non si estende in conseguenza della rinuncia di altro coerede.
- La decorrenza del termine dalla "data della rinunzia" prevista dalla lett. e) dell'art. 31 TUS opera solo nelle ipotesi in cui la rinuncia determini la chiamata ad un nuovo soggetto (es. per rappresentazione); non si applica quando la rinuncia non modifica la soggettività dell'obbligato già costituito all'apertura della successione.
- L'avviso di liquidazione deve contenere elementi sufficienti per comprendere le ragioni dell'accertamento; se così è, è legittimo anche se il contribuente contesta la motivazione in primo grado.
- La presentazione della dichiarazione oltre il termine di 12 mesi legittima l'irrogazione di sanzioni, salvo che non emerga una causa che effettivamente sospenda o differisca la decorrenza del termine (da provare dal contribuente).
- Quando la controversia verte essenzialmente sull'interpretazione di una norma giuridica, è ragionevole la compensazione delle spese tra le parti, anche in caso di esito favorevole per l'Amministrazione.
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