Sentenza del 23/06/2023 n. 1798 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Notificazione a mezzo PEC - indirizzo non risultante nei pubblici elenchi - nullità - fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro intimazioni di pagamento, contestando in particolare la validità delle notifiche via PEC (cartelle e avvisi di accertamento) eseguite dall'agente della riscossione da un indirizzo PEC istituzionale rinvenibile sul sito ma non inserito nei pubblici registri (registro MISE/IPA). La questione centrale è la nullità delle notifiche digitali quando l'indirizzo di spedizione non risulta nei pubblici elenchi.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado: ha accolto l'appello principale dell'Agenzia e dichiarato la regolarità della notificazione di specifici avvisi di accertamento e di una cartella di pagamento eccepite, ha confermato per il resto la sentenza di primo grado e ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla società. Ha condannato la resistente alle spese processuali dei due gradi in favore dell'appellante.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1, Legge n. 53/1994
Regola più stringente riferita alle notifiche eseguite dagli avvocati; principio generale che non si estende automaticamente alle notifiche provenienti dal mittente (P.A.).
art. 6-ter, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
L'Indice/IPA può essere utilizzato ai fini della notifica nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma la mancanza di iscrizione non comporta automaticamente nullità se la notifica ha comunque consentito al destinatario di difendersi compiutamente.
Cass. civ., SS.UU., 18 maggio 2022, n. 15979
Principio consolidato secondo cui la notifica via PEC da indirizzo istituzionale reperibile sul sito dell'ente ma non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di svolgere pienamente le proprie difese senza incertezza su provenienza e oggetto.
Ordinanza n. 6015/2023
Conferma giurisprudenziale recente della validità delle notifiche operate dall'Agente della Riscossione anche da indirizzi PEC diversi da quelli iscritti nei registri IPA, ove la ricezione sia effettiva e chiara.
registro pubblico MISE / IPA
Registro utile e preferibile per l'individuazione degli indirizzi PEC, ma la sua mancanza non è necessariamente causa di nullità della notifica se non sussiste incertezza per il destinatario.
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida quando, nel concreto, abbia consentito al destinatario di conoscere chiaramente la provenienza e l'oggetto e di esercitare le proprie difese, anche se l'indirizzo mittente non è iscritto nei pubblici registri.
- Per le notifiche verso la Pubblica Amministrazione è preferibile utilizzare gli indirizzi presenti nell'Indice/IPA (art. 6-ter CAD), ma la mancata iscrizione non determina automaticamente nullità quando è dimostrabile la ricezione effettiva.
- La maggiore rigidità formale richiesta dalle norme digitali riguarda soprattutto l'individuazione del destinatario (soggetto passivo), il quale ha l'onere di tenere diligente il proprio casellario; il mittente (es. P.A.) ha un onere meno stringente se la comunicazione raggiunge comunque il destinatario.
- In caso di contestazione della validità di una PEC, la prova documentale della spedizione e della ricezione (ricevute, ricevute di consegna, produzioni) è determinante: se il destinatario ha effettivamente ricevuto e potuto difendersi, è probabile che la notifica sia ritenuta valida.
- Per minimizzare rischi contestativi, gli enti pubblici e gli agenti della riscossione dovrebbero preferire l'uso di indirizzi PEC ufficiali e iscritti nei pubblici registri; i contribuenti dovrebbero monitorare e mantenere aggiornati i propri recapiti digitali.
- Quando si impugna una notifica digitale, il criterio prevalente è la tutela del principio di difesa e dell'effettività del contraddittorio: la forma non è nulla a priori se non ha prodotto pregiudizio o confusione sul mittente/oggetto.
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