Sentenza del 23/06/2023 n. 469 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accertamento analitico induttivo - attività ristorazione- ricostruzione in base agli acquisti - presunzioni gravi, precise econcordanti - impossibilità di utilizzo della doppia presunzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento analitico-induttivo relativo agli anni d'imposta 2014, per maggiori ricavi d'impresa ricostruiti dall'Ufficio sulla base degli acquisti (consumo di liquori per cocktail, bottiglie d'acqua, bibite, farine, pane, uso di pasta e riso per apericene, ecc.). L'Ufficio aveva ritenuto le scritture irregolari e applicato presunzioni semplici ritenute «gravi, precise e concordanti» per determinare i ricavi. La contribuente ha contestato numerosi errori di calcolo e di metodo nella ricostruzione (es. stima di 0,07 litri di un singolo liquore per ogni cocktail, uso improprio di percentuali di scarto, mancata considerazione di entrate/consumi diversi, errore nel tipo e formato delle bottigliette, ecc.). In appello l'Agenzia ha insistito per la legittimità dell'accertamento, ma il giudice d'appello ha rilevato che le presunzioni impiegate dall'Ufficio non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che l'Ufficio aveva fatto uso di una doppia presunzione (presumere sia la quantità fissa di liquore per cocktail sia, senza prova, che i cocktail fossero intenzionalmente diluiti), rendendo infondato l'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto insufficienti gli elementi probatori e le presunzioni utilizzate dall'Ufficio, ha escluso la validità della doppia presunzione adottata e ha sancito che, in mancanza di presunzioni semplici con i requisiti richiesti, il giudice non può rideterminare il reddito. Nulla in ordine alle spese per la mancata costituzione della contribuente.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
La norma consente all'Ufficio la ricostruzione analitico-induttiva del reddito tramite presunzioni semplici; tuttavia tali presunzioni devono avere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza perché l'accertamento sia legittimo. In mancanza di questi requisiti l'accertamento è illegittimo.
art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972
Analoga disciplina in materia di IVA: la determinazione induttiva dell'imponibile richiede presunzioni adeguate. La norma è stata interpretata nel senso che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio devono essere provate e non fondate su deduzioni arbitrarie o su presunzioni congiunte non comprovate.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici è legittimo solo se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti; in difetto l'atto va annullato.
- L'onere probatorio circa l'irregolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle presunzioni incombe sull'Amministrazione finanziaria.
- Il giudice tributario non può procedere a una rideterminazione del reddito se gli elementi acquisiti dall'Ufficio sono insufficienti a sostenere l'evasione addebitata; l'accertamento deve essere annullato se fondato su presunzioni inaffidabili.
- È vietato il ricorso alla cosiddetta doppia presunzione: non è ammissibile presumere un fatto (es. quantità fissa di uso di un ingrediente) e poi giustificarlo con una ulteriore presunzione non provata (es. che tutti diluiscono i cocktail), perché ciò indebolisce la caratteristica di precisione e gravità richiesta.
- Errori di calcolo, di metodologia o assunzioni non validate (tipologie di prodotti usati, formati delle bottiglie, percentuali di scarto, porzioni diverse per ricette) possono rendere manifestamente infondato l'accertamento analitico-induttivo.
- In casi analoghi la strategia difensiva efficace è contestare puntualmente le assunzioni tecniche dell'Ufficio, richiedere la prova dell'irregolarità contabile e dimostrare incongruenze e lacune nelle presunzioni; se l'Ufficio non fornisce elementi solidi, il ricorso deve essere accolto.
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