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Sentenza

Sentenza del 23/06/2023 n. 469 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento analitico induttivo - attività ristorazione- ricostruzione in base agli acquisti - presunzioni gravi, precise econcordanti - impossibilità di utilizzo della doppia presunzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento analitico-induttivo relativo agli anni d'imposta 2014, per maggiori ricavi d'impresa ricostruiti dall'Ufficio sulla base degli acquisti (consumo di liquori per cocktail, bottiglie d'acqua, bibite, farine, pane, uso di pasta e riso per apericene, ecc.). L'Ufficio aveva ritenuto le scritture irregolari e applicato presunzioni semplici ritenute «gravi, precise e concordanti» per determinare i ricavi. La contribuente ha contestato numerosi errori di calcolo e di metodo nella ricostruzione (es. stima di 0,07 litri di un singolo liquore per ogni cocktail, uso improprio di percentuali di scarto, mancata considerazione di entrate/consumi diversi, errore nel tipo e formato delle bottigliette, ecc.). In appello l'Agenzia ha insistito per la legittimità dell'accertamento, ma il giudice d'appello ha rilevato che le presunzioni impiegate dall'Ufficio non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che l'Ufficio aveva fatto uso di una doppia presunzione (presumere sia la quantità fissa di liquore per cocktail sia, senza prova, che i cocktail fossero intenzionalmente diluiti), rendendo infondato l'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto insufficienti gli elementi probatori e le presunzioni utilizzate dall'Ufficio, ha escluso la validità della doppia presunzione adottata e ha sancito che, in mancanza di presunzioni semplici con i requisiti richiesti, il giudice non può rideterminare il reddito. Nulla in ordine alle spese per la mancata costituzione della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    La norma consente all'Ufficio la ricostruzione analitico-induttiva del reddito tramite presunzioni semplici; tuttavia tali presunzioni devono avere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza perché l'accertamento sia legittimo. In mancanza di questi requisiti l'accertamento è illegittimo.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972

    Analoga disciplina in materia di IVA: la determinazione induttiva dell'imponibile richiede presunzioni adeguate. La norma è stata interpretata nel senso che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio devono essere provate e non fondate su deduzioni arbitrarie o su presunzioni congiunte non comprovate.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici è legittimo solo se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti; in difetto l'atto va annullato.
  • L'onere probatorio circa l'irregolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle presunzioni incombe sull'Amministrazione finanziaria.
  • Il giudice tributario non può procedere a una rideterminazione del reddito se gli elementi acquisiti dall'Ufficio sono insufficienti a sostenere l'evasione addebitata; l'accertamento deve essere annullato se fondato su presunzioni inaffidabili.
  • È vietato il ricorso alla cosiddetta doppia presunzione: non è ammissibile presumere un fatto (es. quantità fissa di uso di un ingrediente) e poi giustificarlo con una ulteriore presunzione non provata (es. che tutti diluiscono i cocktail), perché ciò indebolisce la caratteristica di precisione e gravità richiesta.
  • Errori di calcolo, di metodologia o assunzioni non validate (tipologie di prodotti usati, formati delle bottiglie, percentuali di scarto, porzioni diverse per ricette) possono rendere manifestamente infondato l'accertamento analitico-induttivo.
  • In casi analoghi la strategia difensiva efficace è contestare puntualmente le assunzioni tecniche dell'Ufficio, richiedere la prova dell'irregolarità contabile e dimostrare incongruenze e lacune nelle presunzioni; se l'Ufficio non fornisce elementi solidi, il ricorso deve essere accolto.

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