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Sentenza

Sentenza del 23/06/2023 n. 3811 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Agevolazioni ed Esenzioni - Imu - Immobile utilizzato da Congregazione religiosa - Documentazione del Vicariato - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU per gli immobili di via C. S. 50: la ricorrente ha chiesto l'esenzione IMU per la porzione adibita a convento/dimora delle religiose e per la pertinenza, sostenendo che l'immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività di religione (formazione del clero e dei religiosi) e attività ricettive non commerciali. Roma Capitale ha contestato la sussistenza del requisito oggettivo (mancata prova dell'effettivo svolgimento di attività di religione/culto nelle unità abitative) e ha rilevato carattere commerciale della porzione adibita a residenza universitaria. La ricorrente ha prodotto una dichiarazione del Vicariato di Roma attestante la presenza di una comunità religiosa nell'immobile.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria del Lazio, Sezione 1, ha respinto l'appello di Roma Capitale confermando la decisione di primo grado: è stata riconosciuta l'esenzione IMU per la porzione dell'edificio destinata alle attività religiose (pari al 78% della struttura, subalterno 502) e per la relativa pertinenza; è stata invece ritenuta imponibile l'ulteriore porzione adibita ad attività ricettiva/commerciale (residenza universitaria, subalterno 501) per l'intero anno d'imposta 2014. La corte ha ritenuto probatoria e sufficiente, nella specie, la dichiarazione del Vicariato che attesta la presenza della comunità religiosa; ha inoltre escluso che la chiusura per ristrutturazione generi esenzione temporanea e ha dichiarato parzialmente illegittima la sanzione relativa all'omesso versamento solo nella misura corrispondente all'effettiva imponibilità. Appello respinto; nulla per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lettera i) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Prevede l'esenzione IMU per immobili utilizzati da enti non commerciali (art.73 TUIR) esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività ricettive e delle attività di religione o culto richiamate dall'art.16 L.222/1985. La Corte ha applicato la norma limitatamente alla porzione destinata esclusivamente ad attività religiose.

  • art. 16, lettera a) legge 20 maggio 1985, n. 222

    Definisce le attività di religione o di culto (es. esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, catechesi). La Corte ha ricondotto l'attività svolta nella comunità religiosa a 'formazione dei religiosi', giustificante l'esenzione.

  • art. 73, comma 1, lettera c) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Individua gli enti non commerciali cui può riferirsi l'esenzione fiscale. La ricorrente rientrando in questa categoria soddisfa il requisito soggettivo richiesto dall'art.7 d.lgs.504/1992.

  • art. 9, comma 8 d.lgs. 14.03.2011, n. 23 (richiamato dall'art.13, comma 13 dl 201/2011 conv. L.214/2011)

    Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992

    Richiama l'applicabilità delle esenzioni di cui all'art.7 del d.lgs.504/1992 anche nell'ambito dell'IMU, confermando il quadro normativo in cui si è svolta la valutazione della sussistenza dell'esenzione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IMU ai sensi dell'art.7 lett. i) d.lgs.504/1992 è necessario congiuntamente il requisito soggettivo (ente non commerciale ex art.73 TUIR) e il requisito oggettivo: l'immobile deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento, in modalità non commerciale, di una delle attività tassativamente indicate (es. attività di religione/coltura come formazione del clero).
  • Le attestazioni rilasciate da autorità ecclesiastiche competenti (es. Vicariato) hanno valore probatorio significativo e, se convincenti per natura e contenuto, possono essere ritenute sufficienti per dimostrare l'effettivo svolgimento di attività religiose nell'immobile.
  • In presenza di utilizzo misto dell'immobile occorre procedere ad una distinta valutazione e ad una proporzionata tassazione: è esente solo la porzione utilizzata esclusivamente per attività religiose/non commerciali; la porzione adibita a attività ricettive o commerciali è imponibile.
  • La mera destinazione ad abitazione di religiosi non è automaticamente sufficiente a garantire l'esenzione se non è possibile dimostrare che in tali locali si svolgono effettive attività religiose o di culto rilevanti ai fini dell'esenzione; è quindi consigliabile produrre documentazione specifica sulle attività svolte (programmi, orari, atti formativi, attestazioni dettagliate).
  • I comportamenti che denotano caratteristiche commerciali della gestione (es. uso come residenza universitaria mista, pubblicità con prezzi di mercato, ospitalità a pagamento di terzi non riconducibili all'attività istituzionale) possono compromettere il requisito dell'utilizzo esclusivo in modalità non commerciale e far sorgere l'imponibilità.
  • La chiusura temporanea per ristrutturazione non esenta dall'obbligo IMU per il periodo interessato, salvo diversa previsione normativa; l'imponibilità è valutata sulla base della destinazione d'uso effettiva e non su interruzioni temporanee.
  • L'onere della prova spetta in generale al soggetto che invoca l'esenzione, perciò è opportuno depositare documentazione puntuale e specifica per ciascuna unità immobiliare e per il periodo rilevante (dichiarazioni ufficiali, regolamenti interni, attività svolte, rendicontazioni).
  • In caso di soccombenza reciproca o parziale fondatezza del ricorso, la compensazione delle spese di giudizio può essere disposta; le sanzioni per omesso versamento possono essere ridotte se risulta che l'imponibilità è solo parziale.

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