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Sentenza

Sentenza del 23/06/2023 n. 394 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

IMU - immobile caduto in successione - pretesa del Comune - nei confronti di uno dei coeredi - versamenti già effettuati dal de cuius e da altro coerede - eccedenza - rilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 relativo a immobile ereditato. La ricorrente sostiene che il Comune pretendeva il pagamento da parte sua nonostante i versamenti effettuati in eccedenza dal de cuius (defunta) e da un altro coerede (I V), i quali, sommati, coprirebbero l'intero debito IMU dell'anno indicato. Il Comune aveva invece calcolato i debiti delle eredi separatamente e non aveva considerato l'eccedenza versata da uno dei coeredi.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento n. 142754/2017. Si è ritenuto che i crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria e possono essere fatti valere anche da singoli coeredi; pertanto, sommando le eccedenze versate dalla defunta e da un coerede, il Comune aveva già percepito quanto dovuto per l'IMU 2017. Il Comune di Genova è stato condannato a rimborsare le spese di lite alla ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 727 c.c.

    I crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria e concorrono alla formazione delle porzioni ereditarie; presuppone che i crediti facciano parte della comunione e quindi non si ripartiscono automaticamente pro quota al momento del decesso.

  • art. 2347 c.c.

    Richiamato per distinguere l'indivisibilità delle azioni (art. 2347) dai titoli/crediti caduti in comunione, che possono essere parzialmente rimborsati e fatti valere anche da singoli coeredi.

  • Cass. sent. n. 24449/2015

    Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 01/12/2015

    Giurisprudenza che conferma che i crediti del de cuius e i titoli a lui intestati rientrano nella comunione ereditaria e che ciascun coerede può agire per far valere l'intero credito comune o la propria quota, non essendo applicabile l'indivisibilità delle azioni prevista dall'art. 2347 c.c. ai soli effetti dell'azione, con conseguente possibilità di rimborso parziale.

Massime di principio

  • I crediti e i pagamenti effettuati dal de cuius concorrono alla massa ereditaria: in caso di imposte successive al decesso, è necessario verificare l'insieme dei versamenti effettuati dal de cuius e dagli altri coeredi prima di pretenderne l'ulteriore pagamento da uno solo degli eredi.
  • Un coerede può far valere il credito comune contro l'ente impositore anche in via di compensazione o insinuazione, non essendo i crediti del de cuius automaticamente ripartiti pro quota tra i coeredi al momento dell'accertamento tributario.
  • L'ente pubblico che pretende imposte da uno solo degli eredi deve accertare l'effettiva posizione debitoria della massa ereditaria: se le somme già versate (dal de cuius e da altri coeredi) coprono l'imposta dovuta, la pretesa è illegittima.
  • In fase amministrativa e contenziosa, l'erede convenuto può produrre prove dei versamenti effettuati dal de cuius e dagli altri coeredi e chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento ovvero la compensazione del credito della massa ereditaria.
  • Per evitare contenziosi, è buona prassi per gli enti impositivi verificare i pagamenti complessivi relativi all'immobile prima di notificare avvisi a singoli coeredi e per gli eredi coordinarsi tra loro e documentare i versamenti del de cuius.

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