Cassazione Civile, Ordinanza n. 36801/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini con domande reciproche di accertamento della proprietà di una zona di intercapedine tra due immobili siti in Capri. I proprietari di un immobile sostenevano che la società confinante avesse occupato illegittimamente lo spazio sottostante il loro terrapieno, realizzandovi un soppalco-soffitto e altri manufatti, e chiedevano l'accertamento della proprietà dell'area, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. La società convenuta negava lo sconfinamento, affermava che l'area intercapedinale appartenesse alla propria proprietà e proponeva domanda riconvenzionale di rimozione della copertura realizzata dagli attori, oltre in subordine domanda di usucapione dell'area per possesso ultraventennale. In appello la Corte territoriale ha accolto la domanda principale dei proprietari e ha ritenuto non provata la riconvenzionale di usucapione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di valorizzare i titoli di acquisto e la consulenza tecnica d'ufficio, dai quali sarebbe emerso un possesso ultraventennale e quindi l'usucapione dell'area; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per mancata valutazione del compendio presuntivo; 3) violazione dell'art. 346 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto non riproposta o non specificamente riproposta la domanda riconvenzionale e le istanze istruttorie, benché la parte vittoriosa in primo grado dovesse soltanto riproporle e non proporre appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la censura sulle presunzioni non era fondata perché la società mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha ribadito che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta e valutazione degli indizi, purché rispetti i criteri di gravità, precisione e concordanza, e che la mancata valutazione di singoli elementi indiziari non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al terzo motivo, ha precisato che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale ma deve riproporre in modo specifico, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande o eccezioni assorbite o non esaminate; inoltre, la semplice formula di rinvio agli atti di primo grado non basta a riproporre specificamente le istanze istruttorie. Ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e l'obbligo di rifondere le spese di legittimità alle controricorrenti.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura della ricorrente è stata respinta perché mirava a una diversa valutazione del materiale istruttorio.
citato nel ricorso insieme alle norme sulle presunzioni, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva.
la Corte ha ribadito che la presunzione semplice richiede un inferenza da fatto noto a fatto ignoto secondo criteri di probabilità e normalità.
la Corte ha precisato che la violazione della norma è configurabile solo se il giudice sussuma fatti non corrispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una lettura alternativa degli indizi.
citato tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza è stata ricondotta a una richiesta di nuova valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per le censure di violazione di legge, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vero errore di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ha escluso il vizio di omesso esame perché la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo.
la Corte ha affermato che le domande o eccezioni assorbite vanno riproposte specificamente dalla parte vittoriosa in primo grado; il mero richiamo agli atti non è sufficiente per le istanze istruttorie.
richiamato per distinguere l'appello incidentale dovuto solo per le questioni esaminate e rigettate in primo grado.
richiamato per ribadire il principio della domanda e i limiti del devolutum in appello.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di un processo giusto e dell'opportunità di valutare prove decisive nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La prova per presunzioni è una prova piena, ma il suo apprezzamento resta affidato al giudice di merito, che deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente, secondo un giudizio di gravità, precisione e concordanza.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione dell'art. 2729 c.c. in una richiesta di nuova lettura dei fatti: la violazione di legge ricorre solo se il giudice applica in astratto o in concreto criteri presuntivi incompatibili con la norma, non se la parte propone un'inferenza probabilistica diversa.
- La mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o indiziari non integra automaticamente omesso esame di un fatto decisivo, perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il fatto storico decisivo e non la singola risultanza probatoria.
- Nel giudizio di appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per le domande o eccezioni assorbite o non esaminate, ma deve riproporle espressamente e in modo specifico ex art. 346 c.p.c.; il rinvio generico agli atti di primo grado non basta per le istanze istruttorie.
- L'effetto devolutivo dell'appello è limitato: le questioni non riproposte nei modi dovuti restano precluse e possono determinare una forma di rinuncia o di giudicato implicito sul punto.
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