Cassazione Civile, Ordinanza n. 14248/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, correttamente notificata alle controparti e accettata dall'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Le spese sono state compensate come concordato dalle parti. Non vi è stata decisione sul merito dei due motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, della richiesta di rimborso di maggiori imposte che il contribuente assumeva dovute in applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diniego di rimborso; il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta da lui e dal difensore, notificata all'Agenzia delle Entrate e all'Avvocatura dello Stato; successivamente veniva depositata anche l'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, D.lgs. n. 252/2005
Norma richiamata solo come base del regime agevolato in relazione al quale era stato chiesto il rimborso delle maggiori imposte; la sentenza non ne svolge interpretazione di merito.
È richiamato per la produzione della dichiarazione di rinuncia notificata alle controparti mediante posta certificata nel corso del giudizio di cassazione.
La rinuncia al ricorso, una volta validamente effettuata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
- La dichiarazione di rinuncia deve risultare sottoscritta dalla parte e dal difensore e deve essere portata a conoscenza delle controparti nelle forme previste, affinché produca l'effetto estintivo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non decide sul merito della controversia e può disporre la compensazione delle spese ove così concordato tra le parti.
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