Cassazione Penale, Sentenza n. 47164/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per omessa motivazione relativa alla confisca del denaro sequestrato (euro 2.760), sostenendo che la somma non proveniva dall'attività illecita di spaccio ma da regolare e documentata attività lavorativa
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. In sede di patteggiamento l'imputato aveva accettato la qualificazione contenuta nell'imputazione che indicava la somma di euro 2.760 come provento delle cessioni di stupefacenti; secondo la Corte, la qualificazione del fatto risultante dall'accordo delle parti e dall'atto di accusa, non impugnata sul punto, acquista efficacia di giudicato interno parziale e non è quindi rivisitabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Richiamato come riferimento alla contitolarità della fattispecie penale in relazione alle condotte oggetto di patteggiamento; la Corte lo menziona quale normativa connessa al capo di imputazione accettato dall'imputato
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa alle sostanze stupefacenti; utilizzata per inquadrare penalmente la detenzione ai fini di spaccio dei quantitativi di cocaina e hashish oggetto del capo A
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014, Recinelli)
in tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale
La Corte applica questo principio per affermare che la qualificazione della somma come provento delle cessioni di stupefacenti, cristallizzata nell'imputazione e accettata con il patteggiamento, non può essere contestata successivamente con ricorso
Massime di principio
- Accettando un patteggiamento l'imputato accetta anche la qualificazione fattuale e giuridica del fatto così come ricostruita nell'atto di accusa e nell'accordo: questioni di qualificazione non impugnate restano precluse
- Se si intende contestare la provenienza di beni o somme sequestrate (es. per affermare la liceità della provenienza), occorre sollevare e documentare tale contestazione prima di concludere con il patteggiamento o impugnarla tempestivamente; dopo il patteggiamento la possibilità di riesaminare la qualificazione è molto limitata
- Nel caso di beni sequestrati come presunto "profitto" di reato, è essenziale acquisire e produrre in fase istruttoria e/o difensiva prove concrete della provenienza lecita (documentazione reddituale, contratti, registrazioni) se si vuole evitare la qualificazione come provento illecito
- La declaratoria di inammissibilità per ricorsi che mirano a rivedere fatti qualificati nel patteggiamento è frequente: le difese devono valutare rischi e limiti del patteggiamento quando vi sono questioni di diritto o di fatto sulla provenienza di beni
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