Cassazione Civile, Ordinanza n. 26308/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
L'Agenzia aveva emesso nei confronti di un socio di società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento IRPEF, addizionale comunale e provinciale, fondato sulla presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Il giudizio del socio era stato sospeso dalla CTP ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio promosso dalla società avverso l'atto presupposto. Dopo la cassazione con rinvio della sentenza resa nel giudizio pregiudiziale, la società non aveva riassunto il processo nei sei mesi previsti dall'art. 63 d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia chiedeva allora l'estinzione del giudizio sospeso per inattività delle parti, ma la CTP dichiarava inammissibile l'istanza ritenendo che la sospensione permanesse fino a una formale dichiarazione di estinzione del giudizio pregiudiziale. Con il regolamento di competenza l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 295 e 393 c.p.c. e degli artt. 39, 43, 45 e 63 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'omessa riassunzione del giudizio pregiudiziale determinava di diritto l'estinzione del processo, rilevabile anche d'ufficio e senza necessità di un espresso provvedimento, con conseguente venir meno della causa di sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento della CTP, qualificato sostanzialmente come ordinanza in materia di sospensione ex art. 295 c.p.c. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che nel processo tributario l'omessa riassunzione del giudizio pregiudiziale a seguito di cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992, estinzione che è rilevabile anche d'ufficio e non richiede un formale provvedimento dichiarativo del giudice. La CTP, invece, aveva fatto discendere la permanenza della sospensione dalla mancata declaratoria espressa di estinzione del giudizio pregiudiziale, in contrasto con i principi di legittimità richiamati. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla CTP di Alessandria per i provvedimenti conseguenti e per la regolazione delle spese del merito; le spese del regolamento sono state poste a carico del contribuente, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell'Agente della riscossione intimato.
Norme richiamate
la sospensione del processo tributario disposta per pregiudizialità viene meno quando il giudizio pregiudiziale si estingue per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio.
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme del processo tributario per sostenere il venir meno della sospensione e la necessità di dichiarare l'estinzione.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate in relazione alla sospensione ed estinzione del processo tributario.
richiamato in relazione alla ripresa del processo sospeso e alla mancata istanza di riassunzione nel giudizio pregiudicato.
la Corte afferma che l'estinzione nel processo tributario è rilevabile anche d'ufficio e che non occorre uno specifico provvedimento dichiarativo del giudice del rinvio.
se la riassunzione non avviene entro il suddetto termine l'intero processo si estingue
la mancata riassunzione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione di cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero processo.
richiamato quale parametro dell'impugnazione mediante regolamento di competenza avverso i provvedimenti sulla sospensione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo tributario, compreso il regolamento di competenza avverso la sospensione ex art. 295 c.p.c.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza
la Corte precisa che la disposizione non esclude il regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c. nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il provvedimento che sostanzialmente conferma una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è impugnabile con regolamento di competenza, anche se formalmente adottato in forma di sentenza.
- L'omessa riassunzione, nel termine di legge, del giudizio riassunto dopo cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero processo tributario.
- L'estinzione del processo tributario per mancata riassunzione dopo rinvio è rilevabile anche d'ufficio e non presuppone una formale pronuncia dichiarativa del giudice.
- Quando il giudizio pregiudiziale si estingue per mancata riassunzione, viene meno la causa della sospensione del giudizio pregiudicato; il giudice non può mantenere la sospensione per il solo fatto che non sia stato emesso un provvedimento espresso di estinzione.
- Nel processo tributario, la decorrenza del termine per la riassunzione dopo cassazione con rinvio è decisiva ai fini dell'estinzione e delle conseguenze sul rapporto sostanziale sottostante, inclusa la definitività dell'atto impositivo nei limiti del caso concreto.
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