Cassazione Penale, Ordinanza n. 31195/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo aveva condannato per ricettazione. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione: da un lato, si contestava l'accertamento della responsabilità fondato sulle dichiarazioni della persona offesa; dall'altro, si censurava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, con particolare riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante correlata al valore della cosa ricettata e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità la censura sul vizio di motivazione, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era corretta e non illogica. Ha inoltre ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità se il giudice di merito ne verifica la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza perché, in caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi ad assegni o documenti di identità, non è configurabile l'attenuante collegata al valore della cosa, dovendosi avere riguardo alla potenziale utilizzabilità del bene e non al mero valore materiale dello stampato; inoltre, il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito insindacabile in cassazione se motivata in modo non contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma in tema di ricettazione per affermare che, quando l'oggetto materiale sono moduli in bianco relativi ad assegni o documenti di identità, non opera l'attenuante legata al valore della cosa, poiché il parametro rilevante è la potenziale utilizzabilità del bene e non il solo valore dello stampato.
La Corte richiama i criteri di commisurazione della pena per affermare che il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se la motivazione sia contraddittoria o manchi del richiamo agli elementi ritenuti preponderanti.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice di merito dia conto, con motivazione adeguata, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata contenga una motivazione corretta e non manifestamente illogica.
- In materia di ricettazione, se l'oggetto è costituito da moduli in bianco per assegni o documenti di identità, la valutazione del valore ai fini dell'attenuante non può essere ancorata al solo valore materiale del supporto, ma alla sua concreta e potenziale utilizzabilità.
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali evidenti o per omessa considerazione degli elementi normativi rilevanti.
Come è indicizzato
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