Sentenza del 01/08/2024 n. 21757 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ITV contestate attribuivano alle merci importate codici doganali diversi da quelli indicati da Inox, con conseguente possibile applicazione di dazi anziché dell’esenzione invocata: ITV 49, codice ADM 7220204100 invece di 7220908000; ITV 45, codice 7219351000 invece di 7219908000; ITV 47, codice 7219349000 invece di 7219908000; ITV 46, codice 7219351000 invece di 7219908000; ITV 51, codice 7220204900 invece di 7220908000. Inox sosteneva che ciascuna ITV fosse autonomamente impugnabile e che il suo carattere vincolante le arrecasse un pregiudizio attuale, senza dover attendere un successivo avviso di rettifica o l’indicazione dell’ITV nelle bollette doganali. Contestava inoltre la decisione della CTR di considerare irrilevante l’interesse ad agire perché le ITV non risultavano utilizzate nelle operazioni d’importazione. La Cassazione ha accolto i motivi primo, secondo e sesto, relativi all’impugnabilità delle ITV e all’interesse ad agire; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La CTR del Lazio aveva confermato, per le cinque controversie, l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi contro le ITV per carenza di interesse, ritenendo che l’interesse di Inox fosse soltanto futuro. La Cassazione ha invece stabilito che l’ITV è una decisione doganale autonomamente impugnabile e che il suo carattere vincolante produce un pregiudizio giuridicamente rilevante sulle successive operazioni relative alla stessa merce. È irrilevante che l’ITV sia stata utilizzata nelle specifiche operazioni per cui era stata richiesta, poiché vincola anche le operazioni successive e non vi sono altri strumenti per rimuoverla. Accolti il primo, il secondo e il sesto motivo; assorbiti gli altri. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso nel merito quale fosse la corretta classificazione tariffaria.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001.
L’elenco degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativo, ma va letto estensivamente: è impugnabile anche un atto non espressamente elencato quando manifesta concretamente una pretesa tributaria individuata. Su questa base la Cassazione riconosce l’impugnabilità autonoma delle ITV.
Art. 33, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
Si tratta, quindi, di decisioni che hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio dell'Unione e vincolano non solo le autorità doganali dell'UE a riconoscere al richiedente dell'ITV il codice tariffario ivi indicato in ordine alla merce per la quale la decisione è stata rilasciata, per tutte le operazioni successive al suo rilascio, ma anche il destinatario della ITV ad utilizzarla a decorrere dalla data in cui la riceve o si ritiene che l'abbia ricevuta.
L’ITV vincola sia le autorità doganali sia il suo destinatario dalla notifica e opera per le successive operazioni riguardanti la merce classificata. Il vincolo rende la decisione idonea a incidere attualmente sulla posizione dell’operatore.
Art. 44, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
Va altresì considerato che è lo stesso CDU, all'art. 44, par. 1, a ribadire il principio generale di impugnabilità delle decisioni assunte dalle autorità doganali ("Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente").
Le decisioni doganali che riguardano direttamente e individualmente una persona sono impugnabili. La disposizione conferma il diritto di contestare l’ITV da parte del destinatario cui essa si riferisce.
Art. 100 del codice di procedura civile
Ne consegue che la società contribuente aveva un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., ad impugnare un atto che, proprio per il suo carattere vincolante, era direttamente lesivo del diritto dedotto in giudizio, avendo la ITV l'effetto di incidere su tutte le operazioni successive al suo rilascio con riferimento alla stessa merce per la quale la decisione è stata rilasciata.
L’interesse ad agire sussiste quando l’atto impugnato è vincolante e incide direttamente sulla posizione giuridica del ricorrente, anche se l’effetto riguarda operazioni future. Non occorre attendere un atto esecutivo o un successivo accertamento.
Massime di principio
- Un atto non espressamente compreso nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere impugnabile in sede tributaria se comunica una pretesa tributaria concreta e individuata.
- Un’ITV doganale, poiché vincola l’operatore e l’amministrazione sulle operazioni successive relative alla merce interessata, può essere impugnata autonomamente dal destinatario: non è necessario attendere un avviso di rettifica o un altro atto successivo.
- L’interesse ad agire contro un’ITV non dipende dal fatto che essa sia stata già utilizzata nelle specifiche operazioni per cui è stata richiesta: rileva che produca effetti vincolanti sulle operazioni successive e che non vi siano altri strumenti per rimuoverla.
- Il riconoscimento dell’impugnabilità autonoma non determina, da solo, quale sia la classificazione tariffaria corretta: il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente la controversia nel merito.
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