Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21934/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condòmino)

La controversia

La controversia nasceva in un edificio condominiale: un condòmino aveva chiesto l'accertamento dell'usucapione della proprietà di un pianerottolo con annessa parete divisoria, ritenuto funzionale al collegamento tra due enti di sua proprietà, mentre i convenuti avevano sostenuto la natura condominiale di altre porzioni dell'immobile, in particolare dei vani sottotetto sovrastanti gli enti del primo piano. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione e aveva accertato la proprietà condominiale dei vani sottotetto. In appello, il primo attore contestava soprattutto la regolazione delle spese di primo grado; la controparte proponeva appello incidentale per ottenere il rilascio e lo sgombero delle parti condominiali e la riduzione in pristino. La Corte d'appello accoglieva l'appello principale solo sulle spese di primo grado e accoglieva integralmente l'incidentale, ordinando rilascio, sgombero e rimessione in pristino. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 15 c.p.c. e vizio motivazionale nella determinazione del valore della causa e, quindi, delle spese, assumendo che il valore fosse di euro 1.000 e non indeterminato; 2) omessa/illogica motivazione sull'accoglimento dell'appello incidentale relativo al rilascio dell'ente O e alla riduzione in pristino, sostenendo che i beni fossero distinti e che vi fosse un titolo contrattuale di uso esclusivo delle soffitte; 3) violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. sulla condanna alle spese del secondo grado in favore della controparte, lamentando che vi fosse soccombenza reciproca e che le spese dovessero essere compensate; 4) analoga censura sulle spese del secondo grado liquidate anche in favore della terza chiamata, sostenendo che la chiamata fosse imputabile alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la deduzione sul valore della causa non era sorretta da specifici elementi nel ricorso e perché non è consentito un rinvio per relationem ai motivi di appello senza indicarne puntualmente contenuto e supporto documentale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché il ricorrente introduceva in cassazione una questione di titolo contrattuale di uso esclusivo delle soffitte non specificamente risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente indicata negli atti di merito, con violazione del principio di specificità e del divieto di nuove questioni in sede di legittimità. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo: non vi era violazione dell'art. 91 c.p.c. perché il ricorrente non era parte totalmente vittoriosa e, in ogni caso, la ripartizione o compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la partecipazione della terza chiamata al giudizio di appello era giustificata dal litisconsorzio processuale e che, una volta respinta la pretesa principale, le spese potevano essere poste a carico dell'attore anche nei confronti del terzo coinvolto dalla chiamata in garanzia impropria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di individuazione del valore della causa; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, perché ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi e non può limitarsi a rinvii generici o per relationem ad atti del giudizio di merito.

  • artt. 91 e ss. c.p.c.

    articolo 91 e seguenti c.p.c.

    la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, ma il giudice di merito dispone di margine discrezionale nella loro ripartizione e compensazione in caso di soccombenza reciproca.

  • art. 91 c.p.c.

    non è possibile condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa; nel caso esaminato, però, il ricorrente non era totalmente vittorioso e quindi la censura è risultata infondata.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la determinazione delle quote di spese da porre a carico delle parti, o la loro compensazione, non è sindacabile in cassazione come se dovesse rispettare una proporzionalità matematica tra accoglimento delle domande e spese.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    richiamato nel dispositivo quale parametro per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'onere di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. non può essere assolto mediante rinvii generici agli atti del giudizio di merito: il ricorso deve contenere, di per sé, gli elementi necessari a consentire il controllo immediato della censura.
  • Se si deduce in cassazione una questione di fatto o un titolo contrattuale non esaminato nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente proposta; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
  • La doglianza sulla liquidazione o compensazione delle spese processuali non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a una proporzione aritmetica tra soccombenza e importo delle spese.
  • La parte non totalmente vittoriosa non può invocare l'art. 91 c.p.c. per escludere la condanna alle spese; in presenza di soccombenza reciproca, la scelta di compensare o ripartire le spese appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Quando il convenuto chiama in causa un terzo per garanzia impropria e la chiamata non è arbitraria, il terzo può legittimamente partecipare anche al grado di appello e, in caso di soccombenza dell'attore, le spese del terzo possono essere poste a carico dell'attore stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di litePossessoProprietàParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.