Sentenza del 11/06/2024 n. 16272 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento del 2012 relativi al periodo d’imposta 2007. L’Agenzia aveva recuperato a tassazione ai fini IRES 607.925 euro, pari alla quota annuale di ammortamento dell’avviamento del ramo aziendale “Ingegneria e Impianti”, acquistato da Progetti il 22 dicembre 2005 e iscritto per 10.942.654 euro. Secondo l’Ufficio, la riorganizzazione del gruppo, compresa la cessione del ramo anziché la fusione, era priva di valide ragioni economiche e diretta a ottenere un vantaggio fiscale, aggirando i limiti al riporto delle perdite e conseguendo una doppia deduzione. La C.T.P. di Roma aveva respinto il ricorso della società; la C.T.R. aveva riformato integralmente la decisione. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, la nullità della motivazione della sentenza regionale e, dall’altro, la violazione dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la norma includeva espressamente il trasferimento o il godimento di aziende tra le operazioni suscettibili di elusione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso dell’Agenzia: il termine semestrale, con scadenza 15 giugno 2017, era sospeso per effetto dell’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, convertito dalla l. n. 96/2017; la notifica del 14 dicembre 2017 è quindi tempestiva. Ha accolto il secondo motivo, perché l’art. 37-bis, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 600/1973 ricomprendeva espressamente i negozi aventi a oggetto il trasferimento o il godimento di aziende tra quelli potenzialmente elusivi. Il primo motivo sulla motivazione è stato dichiarato assorbito. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice di rinvio dovrà valutare e motivare se la cessione del ramo sia stata concretamente elusiva, considerando che Progetti conservò un’attività effettiva con il ramo MIBAC e che la cessione di un ramo da controllata a controllante, invece della fusione, non è di per sé elusiva: può rispondere alla legittima diversificazione delle attività del gruppo. La Cassazione non ha dunque deciso definitivamente se il recupero dei 607.925 euro sia dovuto.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 600/1973
Il giudice di appello è incorso in un'erronea lettura dell'art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella lettera b) del terzo comma ricomprende(va) espressamente i "negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende" tra le operazioni elusive, in presenza delle quali sarebbe potuta scattare l'applicazione dei commi 1 e 2 dello stesso art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il trasferimento o il godimento di un’azienda rientrava tra le operazioni che potevano essere sottoposte alla disciplina antielusiva. La sua inclusione tra le fattispecie astrattamente rilevanti non prova però, da sola, che la specifica cessione fosse elusiva: il giudice deve accertarne in concreto il carattere.
Art. 41, comma 1, Cost.
non necessariamente la cessione di un ramo d'azienda da una società controllata alla controllante, in luogo della fusione della prima nella seconda, debba essere considerata come tesa solo a conseguire un risparmio d'imposta, visto che l'organizzazione di un gruppo societario ai fini di una diversificazione dell'oggetto perseguito dalle singole società del gruppo con l'esercizio delle rispettive aziende sono elementi attratti alla libertà dell'iniziativa economica tutelata dalla Costituzione (art. 41, comma 1, Cost.).
La scelta di trasferire un ramo d’azienda anziché procedere a una fusione non costituisce automaticamente abuso o elusione fiscale. Può essere giustificata dalla libertà d’iniziativa economica e dalla scelta di diversificare le attività delle società del gruppo, circostanze da valutare insieme all’operatività effettiva rimasta in capo alla cedente.
Art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, convertito dalla l. n. 96/2017
il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva in data 15/6/2017, nel periodo temporale contemplato dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017, sicché quel termine godeva della sospensione semestrale ai sensi della citata disposizione (Sez. 5, Sentenza n. 7510 del 20/03/2024).
Nel caso esaminato, la sospensione semestrale prevista da questa disposizione si applicava al termine d’impugnazione che scadeva nel periodo considerato; perciò il ricorso per cassazione notificato il 14 dicembre 2017 è stato ritenuto tempestivo.
Massime di principio
- Che un’operazione appartenga a una categoria contemplata dalla disciplina antielusiva la rende potenzialmente scrutinabile, ma non basta a dimostrare l’elusione: occorre accertare e motivare le caratteristiche concrete dell’operazione e il vantaggio fiscale contestato.
- La cessione di un ramo d’azienda da una controllata alla controllante, invece della fusione, non è automaticamente elusiva. Vanno considerate le ragioni organizzative ed economiche e l’attività effettivamente mantenuta dalla società cedente.
- Nel valutare una riorganizzazione societaria occorre distinguere la scelta legittima di organizzare e diversificare le attività del gruppo dal ricorso strumentale a operazioni dirette a ottenere un risparmio d’imposta; la forma dell’operazione, da sola, non risolve la questione.
- La decisione di Cassazione ha disposto un rinvio per un nuovo esame di merito: non ha stabilito in via definitiva né l’elusività della cessione né la debenza del recupero fiscale di 607.925 euro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16138 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16168 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16195 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16206 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16208 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16229 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →