Cassazione Penale, Sentenza n. 36766/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Comberiati impugnava la condanna per il reato di minaccia aggravata (art. 416‑bis.1 cod. pen.) contestando in particolare: 1) la illegittima rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione del collaboratore di giustizia Salvatore Muto, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza per inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite illegalmente (presunta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e dell'orientamento della Cassazione); 2) violazioni di legge e vizio di motivazione nella valutazione della responsabilità, con contestata inattendibilità soggettiva e intrinseca delle dichiarazioni di Muto e insufficienza dei riscontri prodotti (tabulati, contatti con giornalista e altri avvocati); 3) vizio di motivazione e error in iudicando riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 (dolo agevolatorio e metodo mafioso), sostenendo che non vi fosse prova della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa né che l'invio di una lettera costituisse metodo mafioso.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando l'annullamento è per violazione di norme processuali che rendono inutilizzabili atti e dichiarazioni, il giudice del rinvio ha comunque il potere (e talora il dovere) di rinnovare l'istruttoria e acquisire nel contraddittorio le prove necessarie per provare i fatti già oggetto del processo, purché si eviti di riutilizzare le prove dichiarate inutilizzabili; pertanto la Corte di appello non ha violato il principio di diritto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specifiche contestazioni che dimostrassero interesse concreto del collaboratore a rendere dichiarazioni mendaci o errori logico‑motivazionali tali da inficiare la decisione. Anche il terzo motivo (aggravante di cui all'art. 416‑bis.1) è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha confermato che la missiva rientrava nella strategia mediatica riconducibile all'associazione criminale e che il ricorrente era consapevole della finalità agevolatrice, con conseguente sussistenza dell'aggravante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende fissata in euro 3.000 e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.686 per ciascuna), oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, codice penale
La circostanza aggravante dell'aver adottato il metodo mafioso o l'aver agevolato l'attività dell'associazione di tipo mafioso è valutata anche in base alle finalità soggettive; può essere attribuita al concorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
art. 627 codice di procedura penale
Definisce l'ampiezza della cognizione del giudice del rinvio: il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, pur nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Ciò può includere la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire prove nuove o riprendere nel contraddittorio prove rese inutilizzabili per vizi procedurali.
art. 606, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Norma che consente l'annullamento per violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità: quando la Cassazione annulla per questa causa, il giudice del rinvio deve valutare la ricostruzione del fatto una volta esclusi gli elementi inutilizzabili, ma resta possibile integrare l'istruttoria.
art. 238 codice di procedura penale
Disciplina l'acquisizione e l'utilizzabilità di dichiarazioni rese in altri procedimenti; l'acquisizione senza i presidi previsti può rendere le dichiarazioni inutilizzabili.
art. 192, comma 3, codice di procedura penale
Regola i riscontri richiesti per la utilizzazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia: i riscontri possono essere di vario tipo (libertà dei riscontri) ma devono essere estranei alle dichiarazioni per evitare circolarità.
art. 603 e art. 507 codice di procedura penale
Norme che disciplinano la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello e l'ammissione d'ufficio di nuove prove; la Corte ha richiamato questi principi per confermare il potere del giudice del rinvio di assumere nuove prove anche d'ufficio.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla per inutilizzabilità di prove acquisite in violazione delle norme processuali, il giudice del rinvio può rinnovare l'istruttoria e acquisire nel contraddittorio prove nuove o ripetute per dimostrare i fatti autonomamente, purché non si riutilizzino le prove dichiarate inutilizzabili.
- La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di rinvio non è automaticamente vietata: il giudice conserva poteri istruttori analoghi a quelli del giudice originario e può, anche d'ufficio, ammettere nuove prove rilevanti per la decisione.
- Le censure sulla attendibilità del collaboratore di giustizia devono essere specifiche e sostenute da elementi concreti (interesse concreto a mentire, collusioni, contraddizioni rilevanti). Doglianze generiche sulla credibilità sono spesso inammissibili.
- I riscontri alle dichiarazioni di collaboratori possono essere di qualsiasi natura (libertà dei riscontri), ma devono provenire dall'esterno delle dichiarazioni stesse per evitare verifiche tautologiche.
- La sussistenza della aggravante '416‑bis, comma 1' si valuta anche in base alla consapevolezza soggettiva dell'agente circa la finalità di agevolazione dell'associazione: chi concorre a un'azione sapendo della finalità mafiosa del progetto può essere ritenuto responsabile dell'aggravante.
- Azioni di pressione mediatica (per es. una lettera inviata ai giornali) possono integrare il metodo mafioso se inquadrate nel contesto di una strategia dell'organizzazione e se vi è prova della consapevolezza e partecipazione dell'autore al piano criminoso.
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