Cassazione Penale, Sentenza n. 20224/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione in veste direttiva ad un'associazione di tipo 'ndranghetista e per estorsioni aggravate (capi 19 e 20). Il ricorrente contestava: l'assenza di una "locale" di 'ndrangheta riconoscibile a Bagnara Calabra e quindi la mancanza di prova che egli fosse a capo di una articolazione territoriale; l'inesistenza di azioni sociali o di reati fine che comprovassero la sua posizione dirigenziale; il travisamento dei contenuti delle intercettazioni; la mancata prova del metodo mafioso e della effettiva partecipazione agli utili; e la possibilità di superare la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base di conversazioni intercettate che attesterebbero il ruolo organizzativo e coercitivo del Busceti nelle estorsioni, nonché la sua posizione apicale nel sodalizio. È stata inoltre confermata l'integrazione dell'aggravante "mafiosa" sulla base delle modalità e delle finalità delle estorsioni. La presunzione relativa delle esigenze cautelari non è stata superata e il pericolo di reiterazione è stato ritenuto concreto. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato accompagnato dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dall'ordine agli uffici penitenziari degli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'elemento "mafioso" come ricavabile dalle modalità organizzative, dal metodo e dalle finalità delle estorsioni rilevate dalle intercettazioni, ritenendo integrata la fattispecie associativa di tipo mafioso
Norma relativa al reato di estorsione utilizzata come reato fine a sostegno della partecipazione associativa; la gravità indiziaria sui fatti estorsivi è ritenuta provata in sede cautelare
Principio di valutazione degli elementi indiziari nella fase cautelare: la decisione impugnata è ritenuta adeguatamente motivata e logica secondo il criterio cautelare
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa dell'esigenza cautelare nei reati di natura mafiosa o assimilata; la presunzione non è stata ritenuta superata dalla difesa
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti dei motivi di cassazione in ordine alla valutazione della motivazione: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi che non dimostravano una manifesta illogicità o un travisamento evidente della prova
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione degli adempimenti che il direttore dell'istituto penitenziario deve compiere in caso di condizione detentiva sancita dalla Corte
Riferimento al principio della "riserva di codice" nel delineare i confini dell'aggravante mafiosa e a supporto della necessità che l'identificazione dell'elemento mafioso avvenga secondo i parametri di legge
Massime di principio
- Intercettazioni che convergono nel rappresentare un ruolo organizzativo e coercitivo possono costituire base sufficiente, in sede cautelare, per ritenere la partecipazione apicale a un'associazione di tipo mafioso
- La qualificazione di "metodo mafioso" può essere desunta dalle modalità e dalle finalità delle estorsioni (sistema di imposizione e spartizione dei proventi), anche se la "locale" territoriale è contestata nella sua ontologia
- La presunzione ai fini cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. è di difficile superamento; la difesa deve fornire elementi concreti e stringenti per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari
- In sede di cassazione sono limitati i margini per contestare la motivazione se non si evidenzia una manifesta illogicità, un travisamento evidente della prova o una violazione di norma processuale che produca nullità
- La mera buona condotta anteriore o legami familiari non escludono automaticamente la sussistenza di indizi gravi se le prove intercettive mostrano ruoli operativi nell'organizzazione criminale
- Per contestare una custodia cautelare in casi complessi occorre puntare su errori logico-giuridici evidenti nella valutazione degli elementi o su elementi probatori nuovi e decisivi che possano scardinare il quadro indiziario
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