Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20224/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione in veste direttiva ad un'associazione di tipo 'ndranghetista e per estorsioni aggravate (capi 19 e 20). Il ricorrente contestava: l'assenza di una "locale" di 'ndrangheta riconoscibile a Bagnara Calabra e quindi la mancanza di prova che egli fosse a capo di una articolazione territoriale; l'inesistenza di azioni sociali o di reati fine che comprovassero la sua posizione dirigenziale; il travisamento dei contenuti delle intercettazioni; la mancata prova del metodo mafioso e della effettiva partecipazione agli utili; e la possibilità di superare la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base di conversazioni intercettate che attesterebbero il ruolo organizzativo e coercitivo del Busceti nelle estorsioni, nonché la sua posizione apicale nel sodalizio. È stata inoltre confermata l'integrazione dell'aggravante "mafiosa" sulla base delle modalità e delle finalità delle estorsioni. La presunzione relativa delle esigenze cautelari non è stata superata e il pericolo di reiterazione è stato ritenuto concreto. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato accompagnato dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dall'ordine agli uffici penitenziari degli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'elemento "mafioso" come ricavabile dalle modalità organizzative, dal metodo e dalle finalità delle estorsioni rilevate dalle intercettazioni, ritenendo integrata la fattispecie associativa di tipo mafioso

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al reato di estorsione utilizzata come reato fine a sostegno della partecipazione associativa; la gravità indiziaria sui fatti estorsivi è ritenuta provata in sede cautelare

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Principio di valutazione degli elementi indiziari nella fase cautelare: la decisione impugnata è ritenuta adeguatamente motivata e logica secondo il criterio cautelare

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa dell'esigenza cautelare nei reati di natura mafiosa o assimilata; la presunzione non è stata ritenuta superata dalla difesa

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Limiti dei motivi di cassazione in ordine alla valutazione della motivazione: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi che non dimostravano una manifesta illogicità o un travisamento evidente della prova

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione degli adempimenti che il direttore dell'istituto penitenziario deve compiere in caso di condizione detentiva sancita dalla Corte

  • art. 3 bis cod. pen.

    Riferimento al principio della "riserva di codice" nel delineare i confini dell'aggravante mafiosa e a supporto della necessità che l'identificazione dell'elemento mafioso avvenga secondo i parametri di legge

Massime di principio

  • Intercettazioni che convergono nel rappresentare un ruolo organizzativo e coercitivo possono costituire base sufficiente, in sede cautelare, per ritenere la partecipazione apicale a un'associazione di tipo mafioso
  • La qualificazione di "metodo mafioso" può essere desunta dalle modalità e dalle finalità delle estorsioni (sistema di imposizione e spartizione dei proventi), anche se la "locale" territoriale è contestata nella sua ontologia
  • La presunzione ai fini cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. è di difficile superamento; la difesa deve fornire elementi concreti e stringenti per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari
  • In sede di cassazione sono limitati i margini per contestare la motivazione se non si evidenzia una manifesta illogicità, un travisamento evidente della prova o una violazione di norma processuale che produca nullità
  • La mera buona condotta anteriore o legami familiari non escludono automaticamente la sussistenza di indizi gravi se le prove intercettive mostrano ruoli operativi nell'organizzazione criminale
  • Per contestare una custodia cautelare in casi complessi occorre puntare su errori logico-giuridici evidenti nella valutazione degli elementi o su elementi probatori nuovi e decisivi che possano scardinare il quadro indiziario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.