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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3395/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentato furto (riqualificato ex art. 56, 624-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale; errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) c.p. (violenza sulle cose) e contestuale censura sulla valutazione del valore delle cose (art. 62, comma 1, n. 4) c.p.); violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto; e mancata applicazione delle pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) richiamando art. 545-bis c.p.p. e norme collegate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto le doglianze relative all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) c.p. e la censura sulla mancata concessione dell'attenuante per danno di lieve entità (art. 62, comma 1, n. 4) c.p.), ritenendo congrua la motivazione dei giudici di merito rispetto al danneggiamento della porta e alla prognosi sul possibile valore delle cose custodite nelle cantine. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione insufficiente sul diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto e non abitualità): la Corte territoriale aveva fatto riferimenti alle condizioni socio-economiche e a precedenti penali in modo generico, utilizzando elementi non pertinenti (condizioni di vita, emarginazione) o non adeguatamente specificati (numero/natura dei precedenti). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione concernente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., con conseguente necessità di nuovo esame da parte dell'autorità giudicante sui profili oggetto di annullamento. Restano assorbiti gli altri motivi collegati alle richieste di sospensione condizionale e di pene sostitutive.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Qualifica del tentativo: la fattispecie è stata trattata come tentativo (art. 56) in relazione al tentato furto.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma richiamata nella riqualificazione del reato (contestazione relativa al furto in ambito condominiale/edificio).

  • art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen.

    Aggravante della violenza sulle cose: la Corte conferma che sussiste anche quando la violenza sia esercitata sul mezzo di difesa (es. porta) e non sia necessaria la completa distruzione o perdita di funzionalità della cosa; è sufficiente il danneggiamento.

  • art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.

    Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: valutazione collegata al valore economico della 'res' e agli effetti pregiudizievoli; il giudice di merito può effettuare una prognosi sul valore probabile del compendio furtivo e non deve considerare la capacità economica della vittima.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Non punibilità per particolare tenuità dell'offesa: richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la valutazione deve attenersi ai criteri dell'art. 133 c.p. e non può fondarsi su elementi relativi alla capacità a delinquere o a condizioni socio-economiche; la condotta successiva rileva solo se aggrava l'offesa.

  • art. 133, comma 1 e comma 2 cod. pen.

    Criteri direttivi per valutare l'esiguità del disvalore: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo; la condotta successiva (comma 2 n.3) può essere considerata se rilevante.

  • Sez. U. n. 13681/2016 (Tushaj) - giurisprudenza

    Orientamento interpretativo sulla nozione di 'comportamento abituale': abitualità si configura quando l'autore ha commesso almeno altri due reati della medesima indole, considerati anche per i reati successivi.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Procedura incidentale per la valutazione di misure alternative e sostitutive: la materia richiede specifica istruttoria e motivazione, citata nelle doglianze sulla mancata applicazione delle pene sostitutive.

  • legge 689/91, art. 56-bis

    Norma richiamata in relazione alle pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità) e alla possibilità di applicare misure alternative; la Corte ha ritenuto però i profili collegati assorbiti dall'accoglimento sul tema dell'art. 131-bis.

Massime di principio

  • L'aggravante della 'violenza sulle cose' ex art. 625, comma 1, n. 2) c.p. può sussistere anche quando la violenza sia diretta agli strumenti che proteggono la cosa (es. serrature, porte) e non richiede la completa distruzione o perdita di funzionamento: il semplice danneggiamento è sufficiente.
  • La valutazione della particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis c.p. deve fondarsi sui criteri di cui all'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e sulla non abitualità del comportamento; non sono pertinenti considerazioni generiche sulla condizione socio-economica o sulla presunta capacità a delinquere.
  • Per escludere l'applicabilità di art. 131-bis per 'comportamento abituale' il giudice deve motivare con riferimento a precedenti specifici: secondo la giurisprudenza consolidata l'abitualità si configura quando risultano almeno due altri illeciti della stessa indole.
  • Il giudice di merito deve formulare una prognosi plausibile sull'entità del compendio furtivo in ipotesi di tentativo circostanziato; tuttavia la stima del valore non richiede la verifica della capacità economica della vittima.
  • Le domande relative a sospensione condizionale della pena o all'applicazione di pene sostitutive possono restare assorbite se la Corte superiore annulla la sentenza limitatamente a profili decisivi (es. art. 131-bis); in ogni caso il giudice deve fornire motivazioni puntuali e rispettare le procedure previste (es. art. 545-bis c.p.p.).
  • In sede di impugnazione per cassazione, le motivazioni dei giudici di merito sono sindacabili se risultano generiche, contraddittorie o fondate su criteri non pertinenti alla norma invocata.

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