Cassazione Penale, Sentenza n. 51667/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 26/01/2023, che aveva assolto l'imputato dal reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) per non avere commesso il fatto. Il Procuratore generale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 416-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valorizzato correttamente la partecipazione del Cichello alla cosca "Soriano", desumibile dalla sua partecipazione a delitti-fine e ad attività della cosca: a) tentata estorsione e attentato alla pompa di benzina di Romano Pasqua (accompagnamento di Parrotta sul luogo); b) attentato incendiario e con esplosione all'abitazione di A. N. Fuduli; c) sopralluogo e conversazioni intercettate che indicherebbero fiducia e messa a disposizione (es. intercettazione dell'8 e 15 febbraio 2018; conversazione del 17 febbraio 2018 che mostra conoscenza di danneggiamenti); d) riferimenti a confezionamento e approvvigionamento di droga. Il ricorrente sosteneva che tali fatti dimostrassero un ruolo stabile e funzionale del Cichello nella cosca, non meramente occasionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto l'unico motivo non consentito e ha respinto il ricorso. In sintesi: la Corte ha dichiarato che il ricorso del Procuratore generale attaccava la valutazione probatoria e la motivazione di merito (richiedendo una diversa valutazione degli elementi), censure inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Cassazione ha richiamato i principi interpretativi dell'art. 416-bis (reato a forma libera che si perfeziona con l'entrare a far parte dell'associazione; prova richiesta della stabile "messa a disposizione" o, in mancanza di inserimento formale, prova di partecipazione a delitti-fine o ad attività inequivocabilmente significative). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato i singoli episodi (tra cui assoluzioni/condanne intervenute in altri processi, le intercettazioni e l'assenza di riferimenti nei collaboratori di giustizia) e avesse motivato la qualificazione degli atti come partecipazione occasionale piuttosto che stabile adesione all'associazione. Tale motivazione non presentava le vizi eccezionali richiesti per la cassazione e pertanto il ricorso è stato rigettato, confermando l'assoluzione dell'imputato.
Norme richiamate
"fa[r] parte di un'associazione di tipo mafioso"
Reato di pura condotta che si perfeziona con l'entrare a far parte dell'associazione; rileva la "messa a disposizione" durevole e consapevole per i fini comuni. La partecipazione può risultare da inserimento formale o, in mancanza, da partecipazione a delitti-fine o ad attività inequivocabilmente significative che dimostrino stabile inserimento.
art. 416-bis, comma 1-bis (c.d. 416-bis.1) cod. pen.
Richiamata nella sentenza con riferimento all'aggravazione per metodo mafioso e agevolazione mafiosa nei reati-fine valutati in altri procedimenti; utilizzata per contestualizzare la gravità degli atti compiuti dalla cosca.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Limita le censure in cassazione ai vizi della motivazione: non sono deducibili in cassazione le doglianze che impugnino la persuasività o la diversa valutazione delle prove, salvo che emergano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U, n. 33745/2005, Mannino; Sez. 2, n. 56088/2017, Agostino; Sez. U, n. 36958/2021, Modaffari)
Principi richiamati: le forme di partecipazione all'associazione mafiosa possono essere varie e non appariscenti; rileva la prova della messa a disposizione durevole o, in mancanza, la partecipazione a delitti-fine significativi. La valutazione di merito circa l'esistenza di stabile inserimento è riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Per affermare la partecipazione all'associazione mafiosa è necessario dimostrare lo stabile inserimento o la "messa a disposizione" durevole, non bastano singoli atti isolati salvo che questi costituiscano delitti-fine o attività inequivocabilmente significative per la vita associativa.
- La semplice partecipazione occasionale a delitti commessi da membri della cosca (anche gravi) può non essere sufficiente a fondare la responsabilità ex art. 416-bis se manca prova della continuità, della fiducia strutturale o dell'inserimento nel gruppo.
- L'assenza di riferimenti nei collaboratori di giustizia o la mancanza di conversazioni dirette con i vertici possono avere rilievo probatorio significativo nella valutazione della non appartenenza stabile.
- Le intercettazioni e i comportamenti devono essere contestualizzati: frasi laconiche o ruoli defilati (es. accompagnamento senza consapevolezza del piano) possono essere interpretati come apporto occasionale, non come adesione al sodalizio.
- In cassazione non è ammesso un sindacato libero sulla persuasività della motivazione di merito: il ricorso è inammissibile se mira a una diversa valutazione delle prove e non denuncia vizi formali della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Se si cerca di provare l'appartenenza mediante reati-fine commessi in altro procedimento, occorre che tali condotte siano state accertate in modo tale da dimostrare il ruolo stabile dell'imputato nella associazione (non basta la mera coincidenza temporale o la somiglianza delle modalità criminali).
- Per il reperimento di elementi indiziari decisivi servono indici "gravi, precisi e concordanti" che attestino la stabile intraneità: valutazioni diverse richiedono prova altrettanto solida e argomentazione esplicita del giudice di merito.
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