Cassazione Penale, Sentenza n. 18892/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello per due ragioni principali: 1) il rifiuto di accogliere la proposta di concordato ai sensi dell'art. 599bis c.p.p. (con richiesta di sospensione condizionale della pena) sostenendo che non poteva essere concesso a causa di una precedente pena sospesa ottenuta con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e poi estinta per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 445, comma 2 c.p.p.; 2) la mancata o insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per il vincolo della continuazione tra i reati delle diverse sentenze e sulla determinazione del quantum dell'aumento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha ricordato la giurisprudenza secondo cui la sospensione condizionale già concessa con sentenza di patteggiamento, quando il reato è poi estinto per il decorso del termine quinquennale (art. 445, comma 2 c.p.p.), non impedisce la reiterazione del beneficio. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva erroneamente respinto il concordato ritenendo rilevante la precedente sospensione ormai estinta e, in seguito, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con reati estinti. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la materia è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame sul punto. L'accoglimento del primo motivo ha reso superfluo l'esame del secondo motivo.
Norme richiamate
Norma che disciplina il concordato (proposta di patteggiamento e relativo trattamento), rilevante perché il ricorrente aveva chiesto, nell'ambito del concordato, la concessione della sospensione condizionale della pena.
Dispositivo che disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti). La sentenza pronunciata ex art. 444 è stata considerata una precedente concessione di pena sospesa che, per il decorso dei termini, può determinare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p.
art. 445, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede l'estinzione del reato oggetto di patteggiamento se decorrono cinque anni senza commissione di nuovi reati; la Corte ha ritenuto che tale estinzione opera "ipso iure" e, pertanto, la precedente sospensione non può essere considerata ostativa alla concessione di una nuova sospensione.
Stabilisce limiti e condizioni per la sospensione condizionale della pena (tra cui limiti di entità della pena). La Corte di cassazione ha richiamato la giurisprudenza che, nonostante il cumulo delle pene ecceda limiti previsti per precedenti sospensioni, non necessariamente impedisce la nuova concessione se il precedente reato è estinto.
art. 460, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza citata in sentenza (riferimento giurisprudenziale): riguarda effetti di decreti penali e loro estinzione. La Corte ha utilizzato tale richiamo per sostenere che la sospensione concessa con decreto o patteggiamento, se il reato risulta estinto, non è ostativa alla riproposizione del beneficio.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che diventa inefficace per l'estinzione del reato dopo il decorso quinquennale (art. 445, comma 2) opera "ipso iure" e non deve essere considerata come ostacolo automatico alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
- Quando un precedente provvedimento concesso per patteggiamento ha determinato l'estinzione del reato, quel precedente non può essere conteggiato ai fini della recidiva né, in generale, utilizzato per precludere benefici come la sospensione condizionale.
- Il riconoscimento del vincolo di continuazione non può fondarsi su reati che sono già estinti; se la Corte territoriale considera reati estinti per calcolare la continuazione o aumenti di pena, la decisione è viziata e può essere cassata.
- Se la Corte di cassazione annulla la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, la causa viene rimessa ad altra sezione per un nuovo esame della sanzione, senza incidere sulle altre statuizioni conclusive non annullate.
- In sede difensiva è utile richiamare espressamente la giurisprudenza della Cassazione che afferma la non ostatività del patteggiamento estinto alla concessione di benefici successivi, per prevenire motivazioni errate delle Corti territoriali.
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