Cassazione Penale, Ordinanza n. 40185/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata in primo grado e la condanna era stata confermata in appello alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per avere omesso, nella domanda per il reddito di cittadinanza, di dichiarare la condanna definitiva per associazione mafiosa riportata da un componente del nucleo familiare e il suo stato detentivo, al fine di ottenere indebitamente il beneficio. Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che il proprio errore o ignoranza sui requisiti per accedere al beneficio avrebbe escluso il dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto al reddito di cittadinanza, in difetto dei requisiti richiesti dalla disciplina speciale, integri un errore sulla legge penale ex art. 5 c.p., non idoneo a escludere il dolo. Ha inoltre escluso che la normativa sul reddito di cittadinanza presenti profili di tale oscurità da rendere inevitabile l'ignoranza della legge. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019
disposizione incriminatrice richiamata per la falsa o omessa dichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza; integra il precetto penale rilevante nel caso di omissione dei requisiti dichiarativi previsti dalla disciplina del beneficio.
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26
normativa istitutiva del reddito di cittadinanza; i requisiti previsti per l'accesso al beneficio rilevano ai fini della configurabilità della falsità o omissione dichiarativa.
individua i requisiti per poter percepire l'erogazione del reddito di cittadinanza; l'errore sulla loro sussistenza è qualificato come errore sulla legge penale.
l'ignoranza o l'errore sulla legge penale non esclude il dolo; nel caso concreto l'errore lamentato è stato ritenuto inescusabile.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore sui requisiti di legge per l'accesso al beneficio si risolve in errore sulla legge penale, non in errore sul fatto, e quindi non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p.
- La disciplina del reddito di cittadinanza non è di per sé caratterizzata da un livello di oscurità o cripticità tale da rendere inevitabile l'ignoranza della norma e da escludere la rimproverabilità dell'errore.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, il giudice deve applicare la regola dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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