Cassazione Penale, Sentenza n. 7991/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati connessi all'uso/possesso/contraffazione di carte di identità false (capi A, B e J, ex art. 497-bis, comma 2, c.p.) e contestano il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; Abbruzzese deduce: (i) inesistenza di elementi idonei a provarne la partecipazione attiva ai reati (era soltanto a bordo della vettura con gli altri), contesta la rilevanza di una tessera sanitaria ai fini dell'art. 497-bis e chiede chiarimenti sulla validità per l'espatrio delle carte sequestrate; (ii) vizio di qualificazione giuridica (si sarebbe dovuto ritenere, al più, possesso e non contraffazione, dato che le foto non sono sue); (iii) diniego delle attenuanti generiche. Ascione deduce: (i) mancata e carente motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, non tenendo conto delle ammissioni parziali dell'imputato; (ii) vizio di motivazione circa il suo presunto concorso nei reati ascritti alla De Grazia (capi B, D, F, G, H), sostenendo che l'appello aveva invocato una "connivenza non punibile" e che la prova richiamata (intercettazioni tra Ascione e Abbruzzese) non riguarda la De Grazia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivazioni principali: per entrambi la condanna è sorretta da elementi congrui e pertinenti (perquisizioni, sequestri, intercettazioni, viaggio in auto presa a noleggio con pernottamenti comuni, azioni coordinate nei negozi) tali da fondare la responsabilità in concorso per i capi A, B e J (art. 497-bis, comma 2). Le carte d'identità rinvenute sono state ritenute rilasciate con validità per l'espatrio salvo prova contraria, non riscontrata. Le tessere sanitarie non sono state addebitate ai sensi dell'art. 497-bis ma risultano oggetto di contestazioni ex art. 477 c.p. poi estinte per prescrizione. I motivi di Abbruzzese: il primo è infondato per la congruità degli elementi probatori; il secondo è inedito (nuova valutazione di fatto non ammissibile in Cassazione); il terzo è generico e privo di indicazione di elementi positivi pretermessi. I motivi di Ascione: il primo sul diniego delle attenuanti è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello fornito motivazione logica e non manifestamente illogica; il secondo è infondato quanto al capo B (confermata responsabilità) e inammissibile o privo di rilievo per i restanti capi che sono stati estinti per prescrizione — la Corte richiama il principio che, ove il reato sia estinto, l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. può essere pronunciata solo quando l'insussistenza emerga "ictu oculi" dagli atti, condizione non verificata. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento normativo per i reati relativi a documenti di identità falsi; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso ai sensi del comma secondo sulla base di elementi fattuali (possesso, uso e attività organizzata) e ha escluso che le tessere sanitarie fossero state contestate ai sensi di questa norma.
Norma richiamata in relazione alle contestazioni relative a tessere sanitarie false; nella fattispecie tali contestazioni sono state comunque dichiarate estinte per prescrizione.
Norma procedurale che regola il trattamento del ricorso in Cassazione; qui i ricorsi presentati dopo il 30/06/2024 sono stati trattati ai sensi dell'art. 611 nel testo modificato dal d.lgs. n. 150/2022 (trattamento senza intervento delle parti).
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione nei casi di estinzione del reato; la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'assoluzione in tali casi è ammessa solo se l'insussistenza del fatto o del concorso risulta in modo assolutamente evidente dagli atti (percezione "ictu oculi").
Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata quale principio di orientamento per il concetto di evidenza richiesto dall'art. 129, comma 2 c.p.p.: la verità processuale deve essere manifesta e non richiedere approfondimenti/accertamenti per giustificare un'assoluzione nonostante l'estinzione del reato.
Massime di principio
- La mera presenza in un veicolo assieme ad altri soggetti non esclude la responsabilità in concorso se esistono elementi probatori (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, condotte coordinate) che evidenziano un piano comune e una ripartizione di compiti.
- Le carte d'identità rilasciate usualmente con validità per l'espatrio si presumono tali salvo prova contraria specifica; l'onere di dimostrare l'inesistenza di tale validità ricade su chi lo asserisce.
- Le tessere sanitarie false non sono automaticamente ricomprese nell'art. 497-bis; è necessario valutare la qualifica giuridica del documento e la specifica contestazione normativa operata dall'accusa.
- In Cassazione non sono ammissibili censure che si fondano su nuovi elementi di fatto o su nuova qualificazione giuridica non già dedotta e discussa nei gradi di merito (principio del divieto di novità in sede di legittimità).
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione che indichi gli elementi decisivi che escludono o prevalgono sulle circostanze favorevoli: censure generiche senza indicazione di elementi pretermessi sono inefficaci.
- Quando i reati sono estinti per prescrizione, l'assoluzione sostitutiva è consentita solo se l'insussistenza del fatto o del concorso emerge dagli atti con evidenza immediata (criterio "ictu oculi"); in mancanza, la dichiarazione di estinzione non impone l'assoluzione piena.
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