Cassazione Civile, Ordinanza n. 08251/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggeri)
La controversia
Due passeggeri avevano convenuto in giudizio la compagnia aerea chiedendo l'indennizzo per il ritardo del volo, nonché il risarcimento dei danni da vacanza rovinata e per la mancata assistenza (pasti e bevande). Il giudice di pace aveva riconosciuto una somma per compensazione pecuniaria e una somma ulteriore per i disagi. In appello il tribunale aveva escluso la voce di danno da disagio, ritenendo che le allegazioni fossero generiche e non sufficienti a giustificare un risarcimento ulteriore. La compagnia aerea ha poi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel testo sono esaminati soprattutto tre profili: 1) nullità dell'atto introduttivo per incompleta esposizione dei fatti e violazione del contraddittorio, sostenendo che la domanda iniziale fosse stata proposta come se il volo fosse partito da Bologna, mentre successivamente erano stati depositati documenti indicanti Venezia come aeroporto di partenza, con possibile incidenza anche sulla competenza territoriale; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apodittica sul punto della pretesa integrazione della domanda e sulla mancata considerazione del contraddittorio rispetto all'immutazione del fatto costitutivo; 3) erronea regolazione delle spese, lamentando che la compensazione disposta in appello avrebbe dovuto riflettersi anche sul primo grado. Gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, rilevando anche la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui le censure si fondavano, nonché l'assenza di una dimostrazione adeguata delle dedotte violazioni. Ha inoltre osservato che nel rito davanti al giudice di pace, dopo la prima udienza di comparizione in cui le parti devono precisare definitivamente i fatti, non è più possibile produrre documenti o richiedere nuove prove; inoltre l'eccezione di incompetenza territoriale va sollevata tempestivamente alla prima udienza, salvo che questa sia di mero rinvio. Nel caso concreto la ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato tempestivamente l'eccezione di incompetenza né di averla riproposta in appello. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la soccombenza reciproca non ricorre per il solo accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in un solo capo, sicché la compensazione delle spese può essere disposta, ma non la condanna della parte vittoriosa a pagare le spese alla controparte. In conclusione il ricorso è stato rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese di legittimità perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta nullità dell'atto di citazione per incompletezza dell'esposizione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'atto introduttivo dovesse essere dichiarato nullo per radicale modificazione del fatto costitutivo e lesione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e del procedimento.
Invocato per censurare la pretesa motivazione apodittica della sentenza d'appello.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica come causa di inammissibilità del ricorso che si fonda su atti e documenti non specificamente trascritti e localizzati nel fascicolo.
Richiamato in relazione alla dedotta incompetenza territoriale, eccepibile nei termini di legge e da sollevare tempestivamente.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, in relazione alla regolazione della soccombenza.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la riforma in appello avrebbe dovuto incidere anche sulla regolazione delle spese del primo grado.
Richiamato dalla Corte come base della compensazione delle spese in presenza di altri presupposti oltre all'esito parziale della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Indicato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si fondi su atti e documenti del giudizio di merito senza specifica trascrizione del loro contenuto essenziale e senza precisa indicazione della loro collocazione nei fascicoli di parte o d'ufficio, poiché la Corte di cassazione deve poter verificare immediatamente il fatto processuale dedotto.
- Nel rito davanti al giudice di pace, poiché non esiste una distinta udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, dopo la prima udienza in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti non è più possibile produrre documenti o richiedere nuove prove.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente alla prima udienza utile; se non risulta formulata in quel momento né riproposta in appello, non può essere utilmente fatta valere in cassazione.
- La reciproca soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, non si configura per il solo accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in un solo capo; in tale ipotesi la compensazione delle spese può essere disposta nei limiti consentiti dalla legge, ma non la condanna della parte sostanzialmente vittoriosa alle spese della controparte.
- In presenza di motivi di ricorso in parte inammissibili e in parte infondati, il ricorso deve essere rigettato; se il resistente non svolge attività difensiva in cassazione, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
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