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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21151/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in rito abbreviato per il reato previsto dagli artt. 423 e 449 c.p. in relazione a un incendio del 20/04/2015 in un capannone della sua ditta: aveva collegato la batteria di un autocarro alla corrente e lasciato il veicolo incustodito, nonostante la presenza di bombole GPL che si erano incendiate. Avverso la conferma della condanna in appello il ricorrente ha impugnato per cassazione articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e carenza di prova del nesso causale e della regola cautelare incriminata (sorveglianza a vista); (2) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (3) mancata e insufficiente motivazione sulla domanda di riduzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso, ritenendo infondate le censure: ha affermato l'impossibilità per la corte di legittimità di riesaminare i fatti e la ricostruzione probatoria adottata dal giudice di merito; ha respinto la richiesta di applicazione di art. 131-bis in quanto il danno cagionato dall'incendio non era minimale e aveva interessato edifici adiacenti; ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Si rileva che il Procuratore generale aveva formulato conclusioni per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, ma la Corte ha comunque pronunciato l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen.

    Norma richiamata dalle sentenze di merito per ascrivere la responsabilità relativa all'incendio; la condotta omissiva/colposa del proprietario è stata ritenuta idonea a integrare il reato richiamato nell'ambito della violazione di regole di cautela.

  • art. 449 cod. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 423 c.p.; impiegata nella formulazione della contestazione di responsabilità penale per l'evento incendiario secondo le statuizioni di merito.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Richiamato come fondamento delle censure in cassazione: b) per vizio di motivazione e e) per illogicità/contraddittorietà. La Corte ha ritenuto le deduzioni come tentativo di rielaborare i fatti e non come profili di legittimità; pertanto le censure sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per tenuità del fatto invocata dal ricorrente. La Corte territoriale, richiamata dalla cassazione, ha motivato il diniego rilevando che il danno non era minimale, avendo interessato il furgone, il capannone e immobili adiacenti, escludendo quindi l'applicabilità della causa.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    Principio richiamato: la Corte di cassazione non può riesaminare gli elementi di fatto e adottare autonome ricostruzioni probatorie indicate dal ricorrente; è preclusa la rilettura dei fatti di merito se non sussistono vizî di motivazione che ne rendano legittimo l'esame.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito riesaminare i fatti e riformulare una diversa ricostruzione probatoria: i motivi che in realtà chiedono una rivalutazione del fatto sono inammissibili.
  • Per i reati colposi basati su violazione di regole di cautela, il ricorrente deve dimostrare specifici vizi logici o lacune della motivazione sul nesso causale; mere alternative plausibili non sono sufficienti.
  • La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando il danno o il pericolo creato non sia minimale e abbia colpito più persone o beni estesi; la valutazione sul carattere 'minimale' è di merito e difficilmente ribaltabile in cassazione.
  • Le doglianze sulla misura della pena richiedono che il ricorrente indichi errori di diritto o palese illogicità nella motivazione della commisurazione; l'insoddisfazione per l'entità della pena non basta.
  • Se il Procuratore generale conclude per l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di cassazione valutera' comunque l'ammissibilità dei motivi e può decidere sull'esito del ricorso anche dichiarandolo inammissibile per vizi formali o di merito.

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