Cassazione Penale, Sentenza n. 18896/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo manifesta illogicità della motivazione rispetto alle esigenze cautelari. La difesa sosteneva che il Tribunale si era limitato a ripetere le valutazioni del G.I.P. e non aveva valutato l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c, c.p.p.). Denunciava, in particolare, la sopravvenuta disponibilità di una nuova abitazione distante dalla persona offesa come elemento idoneo a rendere meno necessario il carcere e richiamava l'eccezionalità prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p., nonché il deterioramento fisico e psichico dell'ottuagenario indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nel merito il Collegio ha comunque ritenuto manifestamente infondato il motivo: il Tribunale aveva svolto un'analisi concreta e circostanziata del rischio di reiterazione, ritenendo non provata la disponibilità concreta della coniuge ad ospitare il ricorrente e sottolineando l'inadeguatezza di una misura domiciliare, anche a causa del rischio per i congiunti e della perdurante incapacità dell'indagato di autocontrollarsi, nonostante l'età e le condizioni di salute.
Norme richiamate
comma 1, lett. c) e comma 4
richiede attualità e concretezza del pericolo di reiterazione per giustificare la custodia cautelare; il Tribunale ha applicato la norma effettuando una valutazione prognostica concreta sulla personalità, modalità di condotta e contesto socio-ambientale, ritenendo sussistente il pericolo
prevede l'eccezionalità della custodia in carcere rispetto ad altre misure; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'eccezionalità nel caso concreto
norma che disciplina gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; citata rispetto alla richiesta di misura meno afflittiva, ma il Tribunale ha ritenuto tale misura inidonea a prevenire il rischio per la persona offesa
reato di stalking contestato; la gravità e la persistenza delle condotte sono state valutate dal Tribunale come elementi a sostegno della necessità cautelare
artt. 582, 585, 576 n.5.1 c.p.
reati connessi ad aggressioni e lesioni contestati a carico dell'imputato e considerati nel quadro complessivo per la determinazione della misura cautelare
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. l. 18/12/2020, n.176
norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Giurisprudenza (Sez. U. n. 12603/2015 e Sez. 6 n. 7493/2021)
principio secondo cui la rinuncia totale o parziale all'impugnazione è atto abdicativo che può compiere solo l'imputato o il difensore munito di procura speciale; la Corte ha richiamato tale orientamento per valutare la rinuncia del difensore ai motivi
Massime di principio
- La conferma della custodia cautelare richiede una valutazione prognostica concreta e circostanziata del rischio di reiterazione: la gravità astratta dei reati non basta.
- La semplice dichiarazione di una soluzione abitativa alternativa non è sufficiente a ottenere una misura meno afflittiva; occorre prova valida e concreta della reale disponibilità e della sua idoneità a eliminare il rischio per la persona offesa.
- L'età avanzata e le precarie condizioni di salute dell'imputato non automatizzano la concessione di misure meno gravose se permangono indizi che dimostrino l'incapacità di autocontrollo e il pericolo per terzi.
- La rinuncia all'impugnazione o ai motivi da parte del difensore richiede procura speciale se assume natura abdicativa (rinuncia parziale o totale); senza tale procura la rinuncia ai 'motivi' non estingue automaticamente il ricorso.
- Il giudice deve considerare il contesto socio-ambientale e la protezione dei congiunti (in particolare la convivenza forzata) nella valutazione sull'idoneità degli arresti domiciliari o altre misure alternative.
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