Cassazione Civile, Sentenza n. 1849/2020 del 28/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione doganale)
La controversia
Nel 2007 la società ricorrente, quale rappresentante indiretto in procedura di domiciliazione per conto di un importatore, presentò una dichiarazione definitiva per l'importazione dalla Cina di calzature, allegando fattura del produttore e certificato di origine. Successive indagini doganali e verifiche presso le autorità cinesi, svolte anche nell'ambito di un procedimento penale per contrabbando aggravato e falso al quale la ricorrente era estranea, evidenziarono un valore della merce superiore a quello dichiarato e una diversa data della fattura. Il 9 giugno 2009 la Dogana di Livorno emise quindi l'avviso di rettifica n. 25615, contestando la sottofatturazione e la conseguente parziale evasione dei dazi. La Commissione tributaria provinciale di Livorno respinse il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, con sentenza n. 82/10/2013 depositata il 30 ottobre 2013, respinse l'appello. In Cassazione la società formulò due motivi, esaminati congiuntamente: con il primo denunciò la falsa applicazione dell'art. 201 e la violazione degli artt. 202 e 203 del codice doganale comunitario, sostenendo che la frode e la falsità documentale rendevano irregolare l'introduzione della merce e riconducevano il caso agli artt. 202 o 203, anziché all'art. 201; lamentò inoltre che non fosse stato valutato il proprio stato soggettivo e la sua estraneità alla frode. Con il secondo denunciò la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'Amministrazione non avesse provato la sua consapevolezza della frode e della falsità dei documenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 201 del codice doganale comunitario: la merce era stata effettivamente introdotta regolarmente nel territorio doganale e sottoposta a controllo, mentre la dichiarazione presentata indicava un prezzo inferiore a quello reale, con conseguente mancata riscossione parziale dei dazi. L'art. 202 riguarda invece l'introduzione in violazione degli obblighi di conduzione e presentazione in dogana, e l'art. 203 la successiva sottrazione della merce al controllo doganale; tali presupposti non ricorrevano. La società, quale rappresentante indiretto e autrice della dichiarazione, era tenuta a verificare l'esattezza dei dati dichiarati secondo la diligenza qualificata dell'operatore professionale, comprensiva dell'obbligo di informarsi e di controllare il valore indicato. La censura sulla consapevolezza della frode non era quindi decisiva. Il secondo motivo, assorbito dalle considerazioni sul primo e comunque infondato, è stato respinto; la Corte ha rilevato anche che esso ripeteva censure di merito e non era correttamente riferito alla disposizione applicabile. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 201 del codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92)
L’obbligazione doganale ex art. 201 presuppone dunque la presentazione della dichiarazione ed è integrata dall’accettazione di essa con riferimento a merci introdotte regolarmente nel territorio doganale comunitario, cioè non in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 38-41 e 177, secondo trattino.
L'obbligazione doganale sorge quando è accettata la dichiarazione per merci introdotte regolarmente; se la dichiarazione indica un valore inferiore che determina la mancata riscossione parziale dei dazi, il rappresentante indiretto che l'ha presentata può essere debitore.
art. 202 del codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92)
L’art. 202, quindi, differentemente dall’art. 201, presuppone l’assenza della dichiarazione doganale e l’introduzione in violazione delle dette prescrizioni; a sua volta, l’art. 203 presuppone l’introduzione regolare della merce e la successiva sottrazione di essa al controllo doganale.
La disposizione si applica all'introduzione irregolare per violazione degli obblighi doganali di conduzione e presentazione della merce, non alla mera indicazione di un valore inesatto nella dichiarazione presentata per beni regolarmente introdotti.
art. 203 del codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92)
L’art. 202, quindi, differentemente dall’art. 201, presuppone l’assenza della dichiarazione doganale e l’introduzione in violazione delle dette prescrizioni; a sua volta, l’art. 203 presuppone l’introduzione regolare della merce e la successiva sottrazione di essa al controllo doganale.
L'obbligazione prevista dall'art. 203 presuppone che la merce, introdotta regolarmente, sia successivamente sottratta al controllo doganale; la sola sottofatturazione non integra tale fattispecie.
artt. 4 e 5 del codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92)
Il rappresentante indiretto, ex art. 201, par. 3, in quanto da considerarsi autore della dichiarazione in forza degli artt. 4 e 5 del codice doganale comunitario, nonchè 199 D.A.C. cit., è quindi stato correttamente ritenuto debitore della relativa obbligazione doganale, anche con riferimento alla mancata riscossione parziale dei dazi attribuibile all’indicazione, nella dichiarazione da lui presentata, di un minore prezzo dei beni il cui reale valore di transazione avrebbe dovuto accertare.
Il rappresentante indiretto è considerato autore della dichiarazione doganale e può essere debitore dei dazi non riscossi per l'indicazione di un prezzo inferiore, quando avrebbe dovuto accertare il reale valore di transazione.
art. 199 del regolamento CEE n. 2454/93 (D.A.C.)
Mette conto altresì osservare che, ai sensi dell’art. 199 del reg. CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (cd. D.A.C., recante norme di applicazione del codice doganale comunitario), la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, l’autenticità dei documenti acclusi e l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti il vincolo delle merci al regime considerato.
La dichiarazione firmata vincola il dichiarante o il rappresentante quanto all'esattezza dei dati, all'autenticità dei documenti allegati e all'osservanza degli obblighi del regime doganale.
Deve difetti farsi riferimento ad un operatore accorto e alla esigibile diligenza qualificata, a norma dell’art. 1176 c.c., ragguagliata alla natura dell’attività professionale esercitata, che implica un obbligo di informazione, ma anche di attenta verifica dell’esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell’incarico conferito.
La diligenza esigibile dal rappresentante professionale è qualificata in relazione all'attività svolta e comporta sia l'obbligo di informarsi sia quello di verificare attentamente l'esattezza dei dati dichiarati.
Quanto precede assorbe il secondo mezzo e, comunque, ne giustifica il rigetto, essendo del resto la doglianza – meramente ripetitiva di censure già svolte nei gradi di merito – non correttamente confezionata in riferimento all’art. 202, come detto inapplicabile nella specie.
La Corte ha respinto la censura sull'onere della prova perché non pertinente alla fattispecie regolata dall'art. 202, inapplicabile, e perché le considerazioni sulla responsabilità del rappresentante indiretto esaurivano la questione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L'art. 201 del codice doganale comunitario disciplina l'obbligazione sorta con l'accettazione della dichiarazione per merci regolarmente introdotte; l'indicazione di un valore inferiore che determina la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi non trasforma di per sé l'operazione in un'introduzione irregolare ai sensi dell'art. 202.
- L'art. 202 presuppone l'introduzione della merce in violazione degli obblighi doganali di conduzione e presentazione, mentre l'art. 203 presuppone l'introduzione regolare e la successiva sottrazione della merce al controllo; la presentazione di una dichiarazione relativa a beni diversi da quelli effettivamente importati è ricondotta all'art. 202, mancando una dichiarazione riferibile ai beni realmente introdotti.
- Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale è considerato autore della stessa e può essere tenuto al pagamento dei dazi non riscossi per l'indicazione di un valore inferiore, quando il dato dichiarato avrebbe dovuto essere verificato nell'esercizio dell'incarico.
- Per il rappresentante doganale che opera professionalmente, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. comprende un obbligo di informazione e un'attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati; la mera estraneità al procedimento penale o alla frode non esclude, da sola, la responsabilità derivante dalla dichiarazione inesatta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1928/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1856/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1867/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1854/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1869/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1868/2020 del 28/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →