Cassazione Civile, Sentenza n. 1867/2020 del 28/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La lavoratrice aveva agito per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico con la società editrice. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2010, aveva accertato il rapporto dal gennaio 1996, riconosciuto la qualifica di collaboratrice fissa e ordinato la regolarizzazione con retribuzione mensile di 2.500 euro. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 dicembre 2014, pur confermando la subordinazione e la qualifica di collaboratrice fissa, aveva dichiarato nullo il rapporto per il periodo indicato in sentenza come dal 17 novembre 1997 al 30 marzo 2008, ritenendo necessaria l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, poiché la lavoratrice era iscritta nell’elenco dei pubblicisti. Aveva quindi respinto le ulteriori domande, riconoscendo soltanto il trattamento economico e previdenziale maturato durante l’esecuzione del rapporto ai sensi dell’art. 2126 c.c. La lavoratrice, iscritta nell’elenco dei pubblicisti dal 1993, nell’albo dei praticanti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2008 e nell’elenco dei professionisti dal 13 gennaio 2010, ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 45 della L. n. 69/1963 e dell’art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, sostenendo che la disciplina ammette il lavoro subordinato giornalistico del pubblicista e che, per il collaboratore fisso, l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti è sufficiente anche quando l’attività sia esclusiva. Con il secondo ha censurato l’accertamento della cessazione del rapporto, deducendo che al deposito del ricorso, il 17 aprile 2008, il rapporto era ancora in corso e che non risultavano prove della sua cessazione; ha inoltre contestato il mancato riconoscimento di efficacia retroattiva alle iscrizioni nel registro dei praticanti e nell’elenco dei professionisti. La Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo dopo l’accoglimento del primo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo e assorbito il secondo. Hanno stabilito che il collaboratore fisso svolge attività rientrante nella professione giornalistica e che, ai fini della legittimità, è sufficiente l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, sia nell’elenco dei pubblicisti sia in quello dei professionisti, anche se l’attività è svolta in via esclusiva. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini l’intera controversia, compresa la questione della cessazione del rapporto, applicando il principio enunciato. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 45 L. 3 febbraio 1963, n. 69
L’albo è evidentemente unico (cfr. artt. 27 e ss.) e l’art. 45, nella parte in cui impone l’iscrizione all’albo, non distingue tra i due diversi elenchi; anche la locuzione “professione di giornalista”, per le ragioni suesposte, non autorizza una sua interpretazione limitata all’attività svolta dal giornalista professionista.
L’iscrizione richiesta dall’art. 45 può essere quella nell’elenco dei pubblicisti o in quello dei professionisti. La norma non consente di limitare l’esercizio della professione giornalistica ai soli iscritti nell’elenco dei professionisti.
art. 1 L. 3 febbraio 1963, n. 69
La norma qualifica i giornalisti “professionisti” come “coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista” (comma 3) e i “pubblicistici” come “coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi” (comma 4).
La distinzione tra professionisti e pubblicisti attiene soprattutto all’esclusività e al diverso percorso di iscrizione: il pubblicista svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita, ma può svolgere anche altre attività. L’eventuale svolgimento esclusivo non lo trasforma automaticamente in giornalista professionista.
art. 2 C.N.L.G.
La figura del collaboratore fisso è invece delineata dall’art. 2 del C.N. L.G.: è anch’egli un giornalista, ma non è richiesta la qualifica di giornalista professionista; la sua prestazione si caratterizza per l’assenza della quotidianità, dell’obbligo di presenza giornaliera nonchè dell’osservanza di un orario di lavoro.
Il collaboratore fisso è una figura di lavoro giornalistico subordinato distinta dal redattore e non richiede, per la propria qualificazione contrattuale, l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.
art. 2126 c.c.
Non è illecito nell’oggetto o nella causa e perciò non è inefficace per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, trovando applicazione l’art. 2126 c.c., comma 1.
Nel richiamo svolto dalla Corte, quando il rapporto di lavoro sia nullo per mancanza dell’iscrizione professionale richiesta, la nullità non elimina gli effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, purché l’oggetto o la causa non siano illeciti.
art. 1423 c.c.
Sempre quale effetto della nullità, deve escludersi un’efficacia retroattiva dell’iscrizione nell’albo ai fini di rendere valido il rapporto, non conoscendo il nostro ordinamento l’istituto della convalida del negozio nullo (art. 1423 c.c.).
La successiva iscrizione nell’albo, anche se disposta con decorrenza retroattiva nei rapporti con l’Ordine, non convalida retroattivamente un contratto nullo nei rapporti con il datore di lavoro. Nel caso deciso, tuttavia, il contratto non era nullo, perché l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti era sufficiente.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro giornalistico, l’attività del collaboratore fisso caratterizzata da continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nella professione giornalistica; per esercitarla legittimamente è sufficiente l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti oppure in quello dei professionisti.
- Il contratto subordinato del collaboratore fisso iscritto nell’elenco dei pubblicisti non è nullo per violazione dell’art. 45 della L. n. 69/1963, neppure quando la prestazione giornalistica sia svolta in via esclusiva.
- La qualificazione del collaboratore fisso non dipende dall’esclusività dell’attività: la figura è definita dai requisiti contrattuali di continuità della prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. L’esclusività, da sola, non converte il collaboratore fisso in giornalista professionista.
- La distinzione tra collaboratore fisso e redattore non è soltanto quantitativa: il redattore è caratterizzato dalla quotidianità dell’impegno e dall’inserimento nella struttura redazionale, mentre al collaboratore fisso non sono richieste la presenza giornaliera e la partecipazione alla lavorazione redazionale, pur dovendo assicurare continuità e disponibilità.
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