Cassazione Civile, Sentenza n. 1856/2020 del 28/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (centro doganale)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di avvisi di accertamento diretti al recupero dei dazi su importazioni effettuate negli anni 2004 e 2005 dalla società importatrice tramite il centro di assistenza doganale. Le partite di curve di riduttori metallici erano state dichiarate di origine filippina, ma un'indagine OLAF ne aveva individuato l'origine nella Repubblica popolare cinese. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia aveva accolto il ricorso della contribuente per difetto di motivazione degli avvisi; la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 37 depositata il 29 marzo 2011, aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando il risultato sulla base di una diversa motivazione relativa alla rappresentanza doganale. L'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che la procedura di domiciliazione, se utilizzata da un centro di assistenza doganale, comportasse necessariamente la rappresentanza indiretta; con il secondo ha contestato che la responsabilità del centro fosse stata prospettata come responsabilità per fatto altrui, sostenendo che esso rispondesse per fatto proprio per avere presentato la dichiarazione in dogana in nome proprio e per conto dell'importatore. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi: ha dedotto la violazione delle norme sulla motivazione degli atti, perché la decisione sarebbe stata motivata per relationem senza allegare il rapporto OLAF e il documento dell'autorità doganale filippina; ha inoltre invocato l'errore scusabile ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b, del Codice doganale comunitario. Nel ricorso incidentale erano altresì comprese questioni relative alla decadenza del potere di accertamento e al vizio di motivazione, richiamate dalla Corte nella delimitazione delle questioni assorbite.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente. Ha stabilito che la procedura domiciliata prevista dall'art. 76 del Codice doganale comunitario è compatibile con la rappresentanza diretta e che le disposizioni richiamate non impongono all'intermediario di agire necessariamente in rappresentanza indiretta. Ha inoltre riconosciuto che la facoltà di rappresentanza diretta spettante agli spedizionieri doganali si estende ai centri di assistenza doganale, che devono essere costituiti da spedizionieri doganali. La Corte ha dichiarato assorbiti sia la richiesta di rinvio pregiudiziale sia il ricorso incidentale condizionato della società, concernente questioni preliminari o di merito decise sfavorevolmente nei gradi precedenti. Ha compensato integralmente le spese per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 76, par. 1, lett. c, Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
La tratteggiata cornice normativa fa emergere che l’importatore, titolare di autorizzazione unica (ex art. 1 Codice doganale comunitario, n. 13), può “domiciliare” direttamente le merci presso i propri locali senza presentarle in dogana, con la sola iscrizione delle merci nelle scritture contabili e in base, ex art. 253 Codice doganale comunitario, par. 3, ad una dichiarazione semplificata, che può essere presentata dallo stesso importatore o da altro soggetto “per suo conto”.
La procedura domiciliata consente l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili senza presentazione fisica in dogana e può essere utilizzata anche tramite un soggetto che agisca per conto dell'importatore; la disposizione non impone che tale soggetto operi in rappresentanza indiretta.
art. 64, parr. 1 e 2, Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
Da nessuna delle richiamate disposizioni, tuttavia, risulta anche che l’eventuale intermediario debba operare necessariamente in regime di rappresentanza indiretta.
La previsione che la dichiarazione possa essere fatta dalla persona obbligata o per suo conto non restringe la scelta alla rappresentanza indiretta; è quindi ammessa anche la rappresentanza diretta quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 5, parr. 1 e 2, Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
L’unica distinzione che appare possibile operare, invero, discende dal TULD, art. 40, ratione temporis applicabile, per il quale i soli spedizionieri doganali possono operare in regime di rappresentanza diretta (esclusi, quindi, altri eventuali intermediari) ma è indubbio che analoga facoltà deve ritenersi estesa ai CAD che, obbligatoriamente, debbono essere costituiti da spedizionieri doganali della L. n. 66 del 1992, ex art. 1-septies.
La rappresentanza diretta può essere riservata agli spedizionieri doganali; poiché i centri di assistenza doganale devono essere costituiti da spedizionieri doganali, la facoltà di agire in rappresentanza diretta si estende anche a tali centri.
art. 40 D.P.R. n. 43/1973 (TULD)
L’unica distinzione che appare possibile operare, invero, discende dal TULD, art. 40, ratione temporis applicabile, per il quale i soli spedizionieri doganali possono operare in regime di rappresentanza diretta (esclusi, quindi, altri eventuali intermediari) ma è indubbio che analoga facoltà deve ritenersi estesa ai CAD che, obbligatoriamente, debbono essere costituiti da spedizionieri doganali della L. n. 66 del 1992, ex art. 1-septies.
Nel regime applicabile ratione temporis, la rappresentanza diretta è riservata agli spedizionieri doganali, con estensione ai centri di assistenza doganale in quanto necessariamente costituiti da tali professionisti.
L’unica distinzione che appare possibile operare, invero, discende dal TULD, art. 40, ratione temporis applicabile, per il quale i soli spedizionieri doganali possono operare in regime di rappresentanza diretta (esclusi, quindi, altri eventuali intermediari) ma è indubbio che analoga facoltà deve ritenersi estesa ai CAD che, obbligatoriamente, debbono essere costituiti da spedizionieri doganali della L. n. 66 del 1992, ex art. 1-septies.
Il requisito della costituzione dei centri di assistenza doganale da parte di spedizionieri doganali costituisce la ragione per estendere ai centri la facoltà di rappresentanza diretta riconosciuta a questi ultimi.
art. 253, par. 3, Reg. (CEE) n. 2454/1993
La tratteggiata cornice normativa fa emergere che l’importatore, titolare di autorizzazione unica (ex art. 1 Codice doganale comunitario, n. 13), può “domiciliare” direttamente le merci presso i propri locali senza presentarle in dogana, con la sola iscrizione delle merci nelle scritture contabili e in base, ex art. 253 Codice doganale comunitario, par. 3, ad una dichiarazione semplificata, che può essere presentata dallo stesso importatore o da altro soggetto “per suo conto”.
La dichiarazione semplificata connessa alla domiciliazione può essere presentata dall'importatore o da un altro soggetto per suo conto; la procedura non determina, da sola, la qualificazione del rapporto come rappresentanza indiretta.
Massime di principio
- La procedura doganale di domiciliazione, che consente di dichiarare le merci mediante iscrizione nelle scritture contabili senza presentarle fisicamente in dogana, è compatibile sia con la rappresentanza diretta sia con quella indiretta: la disciplina non impone che l'intermediario agisca necessariamente in nome proprio per conto dell'importatore.
- Quando la normativa nazionale riserva agli spedizionieri doganali la rappresentanza diretta e i centri di assistenza doganale devono essere costituiti da spedizionieri doganali, la facoltà di rappresentanza diretta riconosciuta agli spedizionieri si estende anche ai centri.
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