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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1854/2020 del 28/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società contribuente, poi incorporata nell’attuale ricorrente, aveva preso in affitto un locale per gestire banchetti e cerimonie, sostenendo un rilevante investimento per adeguarlo. In seguito, a causa delle difficoltà di gestione, aveva affidato l’attività a terzi mediante affitto d’azienda e, in ragione della situazione economica dell’affittuaria, ne aveva ridotto il canone. Per il periodo d’imposta 2006 la società non aveva superato il test di operatività previsto dall’art. 30, comma 1, della L. n. 724/1994; l’Agenzia delle Entrate aveva quindi contestato il mancato adeguamento al reddito minimo presunto. La società aveva presentato interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina, senza documentare l’impossibilità di praticare canoni idonei a superare il test. La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento e la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 111/36/12 depositata il 7 novembre 2012, aveva respinto l’appello. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi, entrambi formulati come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: con il primo ha censurato la rilevanza attribuita dalla CTR alla mancata produzione del contratto di locazione tra la società proprietaria e la società che aveva preso in affitto il locale, sostenendo che la questione decisiva fosse la giustificazione della riduzione del canone dell’affitto d’azienda; con il secondo ha contestato la valutazione dell’investimento effettuato sull’immobile, perché riferita a un momento anteriore alle sopravvenienze che avevano condotto alla rinegoziazione delle condizioni economiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. In materia di società non operative, il mancato raggiungimento dei parametri dell’art. 30 della L. n. 724/1994 fa sorgere la presunzione di non operatività e di reddito minimo; spetta alla contribuente provare l’esistenza di circostanze oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito di raggiungere le soglie. La CTR aveva legittimamente ritenuto non dimostrata la giustificazione fondata sulla riduzione del canone, poiché la mancata produzione del contratto impediva di verificare la consistenza dei locali e la data d’inizio del rapporto, elementi necessari per valutare la congruità della riduzione. La valutazione di attendibilità e concludenza delle prove, così compiuta dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione. La censura relativa all’investimento riguardava inoltre una considerazione aggiuntiva rispetto alla ragione decisiva. La Corte ha richiamato il limite del sindacato sulla motivazione risultante dalla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: è denunciabile soltanto un’anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale, non il semplice difetto di sufficienza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito; è stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    Come statuito a più riprese da questa Corte “in materia di società di comodo, i parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito nella L. n. 248 del 2006, (…) sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto”

    Il mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi correlato ai beni patrimoniali è elemento sintomatico della non operatività; incombe al contribuente provare circostanze oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il raggiungimento della soglia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

    Il motivo di ricorso per cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e integrano una violazione costituzionalmente rilevante; il mero difetto di sufficienza motivazionale non è censurabile.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo le disposizioni richiamate.

Massime di principio

  • Nel regime delle società non operative previsto dall’art. 30 della L. n. 724/1994, il mancato raggiungimento dei ricavi e proventi minimi correlati ai beni patrimoniali costituisce elemento sintomatico della non operatività e fonda la presunzione del reddito minimo; il contribuente deve provare situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà, che abbiano impedito il raggiungimento delle soglie.
  • La valutazione del giudice di merito circa attendibilità e concludenza delle prove, compresa la rilevanza della mancata produzione del documento ritenuto necessario a verificare i fatti dedotti, è insindacabile in cassazione quando la censura miri a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante e risultano dal testo della sentenza; il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è denunciabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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