Cassazione Civile, Sentenza n. 1868/2020 del 28/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Nel luglio 1997, a Prato, il ricorrente sottoscrisse con la società svizzera due proposte per acquisire la qualità di socio e acquistare, complessivamente, dieci azioni/titoli vacanza: otto per CHF 69.576 e due per CHF 17.394. Il rapporto attribuiva punti utilizzabili per soggiornare nelle strutture turistiche gestite dalla società e prevedeva il pagamento di quote annuali e spese accessorie. Dopo aver versato acconti per complessivi CHF 17.260, il ricorrente non riuscì, secondo quanto dedotto, a utilizzare un buono anniversario per una vacanza di due settimane; recedette dal contratto e la società trattenne CHF 14.940 a titolo di penale, restituendo CHF 2.320. Nell’aprile 2004 il ricorrente convenne la società davanti al Tribunale di Prato chiedendo, tra l’altro, la nullità o l’annullamento delle clausole contrattuali, la restituzione di CHF 17.260, l’accertamento dell’inadempimento, la riduzione della penale e il risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione italiana in forza della clausola di scelta del foro svizzero; la Corte d’appello di Firenze confermò la decisione, ritenendo che l’operazione avesse per oggetto l’acquisto di una partecipazione azionaria e che non fosse applicabile la tutela consumeristica. Con due motivi il ricorrente denunciò, rispettivamente, la violazione degli artt. 1 e 4, comma 2, della L. n. 218/1995 e la violazione della disciplina delle clausole vessatorie, sostenendo che la clausola di deroga alla giurisdizione non era stata oggetto di trattativa né sottoscritta separatamente e che egli aveva agito come consumatore, non come socio. La Corte ha esaminato preliminarmente la questione consumeristica e ha deciso la giurisdizione applicando la Convenzione di Lugano del 1988: ha qualificato in concreto i contratti come operazione diretta principalmente alla fornitura di un servizio vacanze, conclusa da un consumatore in Italia, e ha ritenuto inefficace la clausola di scelta del foro svizzero secondo le limitazioni convenzionali applicabili ai contratti dei consumatori.
La decisione
La memoria del ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché depositata oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c. Il ricorso è stato accolto: le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratione temporis, e hanno ravvisato i presupposti del foro speciale del consumatore. In base alla causa concreta e al regolamento negoziale, l’operazione non era caratterizzata in via prevalente dall’acquisizione della qualità di socio, ma dalla fruizione del servizio vacanze offerto dalla società; il ricorrente aveva agito per esigenze personali estranee alla propria professione, e i contratti erano riconducibili alla fornitura di servizi, preceduta da una proposta individuale in Italia e conclusa a Prato. La clausola di giurisdizione svizzera non poteva derogare al foro protettivo perché non era successiva all’insorgere della controversia, non lasciava al consumatore la scelta di adire un giudice diverso da quelli previsti dalla sezione convenzionale e non ricadeva nell’ipotesi di deroga consentita tra parti domiciliate nel medesimo Stato. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, cassato la sentenza della Corte d’appello di Firenze e rinviato al Tribunale di Prato, in diversa composizione. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, artt. 13-15
Nella specie, la giurisdizione del giudice italiano viene a radicarsi in base alle disposizioni della Sezione IV, relative alla “Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori” (artt. da 13 a 15), che, a determinate condizioni, consentono all’attore-consumatore di proporre azione dinanzi ai giudici dello Stato in cui è domiciliato (art. 14) e ciò in deroga al foro generale stabilito dall’art. 2 della stessa Convenzione, ossia del domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato contraente.
La disciplina convenzionale dei contratti conclusi da consumatori consente al consumatore, alle condizioni previste, di agire davanti ai giudici dello Stato del proprio domicilio, derogando al foro generale del domicilio del convenuto. La qualificazione del rapporto e la verifica dei presupposti vanno compiute considerando l’operazione negoziale concreta.
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, artt. 15 e 17
La convenzione di deroga alla giurisdizione italiana (alla quale il D.B. si è rivolto, con la propria azione contrattuale, in conformità alla scelta consentita al consumatore dall’art. 14, essendo l’attore domiciliato in Italia) prevista dalla clausola (art. 11) delle “Condizioni generali di adesione” dei contratti inter partes e stabilente (al pari di quella contenuta nella proposta contrattuale al p. 7) la giurisdizione del giudice svizzero, sebbene sottoscritta dallo stesso D.B., non può operare validamente ai sensi dell’art. 17 della Convenzione (che prevede la “proroga di competenza” in favore del giudice dello Stato contraente indicato – per quanto rileva nella specie – da una clausola conclusa “per iscritto” dalle parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente), ostandovi le disposizioni dell’art. 15.
La possibilità generale di prorogare per iscritto la competenza giurisdizionale è limitata, nei contratti dei consumatori, dalle condizioni protettive dell’art. 15. La clausola non è efficace quando non rientra in una delle deroghe ammesse da tale disposizione.
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, art. 13
Essi, infatti, sono stati conclusi da un “consumatore”, ossia “da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale” (art. 13), non potendosi dubitare che il D.B., di professione notaio (cfr. lo stesso controricorso a p. 9), abbia sottoscritto gli accordi con la Hapimag per soddisfare esigenze della vita quotidiana (godimento di vacanze nelle residenze gestite dalla società), certamente estranee all’esercizio di detta attività.
È consumatore, ai fini della norma convenzionale, la persona che conclude il contratto per un uso estraneo alla propria attività professionale; la finalità personale di fruire di vacanze integra tale requisito anche quando il contratto adotta la forma di acquisizione di azioni.
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, art. 13, punto 3
Si tratta, inoltre, di negozi riconducibili nell’ambito di contratti aventi “per oggetto una fornitura di servizi” (art. 13, punto 3), giacchè – in armonia con il profilo funzionale concretamente assunto dal rapporto (affatto prevalente nell’economia giuridica dell’unitario negozio, a causa mista, rispetto alla recessiva funzione di “acquisizione della qualità di socio”) e, come tale, rilevante ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione – la prestazione alla quale era obbligata la Hapimag non si risolveva nel consentire al D.B. il mero uso di un immobile a tempo ripartito (c.d. time-share), ma aveva una connotazione più ampia e significativa, essendo volta a garantire all’acquirente del “titolo vacanza/azione” il c.d. “Servizio Vacanze”, a tal fine provvedendo alla gestione articolata di molteplici strutture turistiche dove far trascorrere al sottoscrittore del contratto, e in base ai “punti” accreditati, un periodo di vacanza.
La nozione convenzionale di contratto avente per oggetto la fornitura di servizi va applicata considerando la funzione concreta e prevalente dell’operazione. Un contratto formalmente riferito all’acquisizione di azioni rientra nella disciplina se la prestazione caratterizzante consiste nell’organizzazione e nella fornitura di un servizio vacanze, e non nel mero godimento turnario di un immobile.
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, art. 13, punto 3, lett. a) e b)
Alla stregua dell’interpretazione delle citate disposizioni convenzionali fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza dell’11 luglio 2002, in C-96/00, diretta a valorizzare lo stretto legame tra il contratto in oggetto e lo Stato nel cui territorio è domiciliato il consumatore (cfr. anche i richiami presenti nelle sentenze del 7 dicembre 2010, nei procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09 e del 6 settembre 2012, in C-190/11), il requisito di cui alla lett. a) è soddisfatto (in via assorbente) dalla circostanza che la proposta contrattuale è stata presentata individualmente al D.B. dall’agente della Hapimag AG; mentre, il requisito di cui alla lett. b) è integrato dal fatto che la proposta contrattuale è stata, dallo stesso D.B., sottoscritta (e, dunque, accettata) in Italia, a Prato.
I presupposti territoriali della tutela si considerano integrati quando la proposta è presentata individualmente al consumatore nello Stato del suo domicilio e questi vi compie gli atti necessari alla conclusione del contratto, inclusa la sottoscrizione.
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, art. 54
La Convenzione di Lugano del 1988 trova, quindi, applicazione ratione temporis, ai sensi del suo art. 54, in ragione del momento di proposizione della domanda giudiziale del D.B. (che è precedente all’entrata in vigore – 1 gennaio 2011 – della successiva Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007) e, in base al suo art. 54-ter (che disciplina la relazione con la Convenzione di Bruxelles), in forza della posizione della società convenuta, domiciliata nella Confederazione Svizzera.
La convenzione applicabile nel tempo è individuata in base alla data di introduzione della domanda, secondo le disposizioni transitorie convenzionali; nel caso deciso, la domanda del 2004 ricadeva nella Convenzione di Lugano del 1988.
L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 2
L’operatività di detta Convenzione, in riferimento ad una parte domiciliata in Stato contraente non membro dell’Unione Europea, come la Confederazione Svizzera, è fatta salva dalla L. n. 218 del 1995, art. 2 che esprime il principio di prevalenza del diritto internazionale convenzionale rispetto a quello nazionale, anche se riguardante le norme di diritto internazionale privato, le quali, dunque, sono recessive rispetto alla predetta disciplina di diritto internazionale (Cass., S.U., 8 luglio 2019, n. 18257).
Le disposizioni internazionali convenzionali applicabili prevalgono sulle norme nazionali di diritto internazionale privato, secondo il principio espresso dall’art. 2 della L. n. 218/1995.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la memoria di parte ricorrente depositata tardivamente rispetto al termine stabilito dall’art. 378 c.p.c.
La memoria depositata oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c. è inammissibile.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione nelle controversie transfrontaliere, la qualificazione del contratto deve essere compiuta considerando la causa concreta e l’assetto di interessi effettivamente perseguito, non il solo nomen iuris o la forma societaria adottata.
- Un’operazione presentata come acquisizione di azioni può ricadere nella tutela convenzionale del consumatore quando la sua funzione concretamente prevalente è consentire la fruizione di un servizio vacanze e l’acquirente agisce per esigenze estranee alla propria attività professionale.
- La nozione di fornitura di servizi va valutata in concreto: la gestione articolata di strutture turistiche e l’organizzazione di soggiorni possono costituire una prestazione di servizi distinta dal mero godimento turnario di un immobile.
- Quando ricorrono i presupposti del foro speciale del consumatore, il consumatore domiciliato nello Stato può adire i giudici di tale Stato; una clausola di scelta del foro stipulata prima dell’insorgere della controversia non può eludere le limitazioni protettive previste dalla disciplina convenzionale.
- I presupposti territoriali della tutela del consumatore sono soddisfatti quando la proposta è stata presentata individualmente nello Stato del domicilio del consumatore e quest’ultimo vi ha compiuto gli atti necessari alla conclusione del contratto, inclusa la sottoscrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1928/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1856/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1867/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1854/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1869/2020 del 28/01/2020
- Sentenza civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1855/2020 del 28/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →