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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1928/2020 del 28/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il creditore, munito di decreto ingiuntivo inizialmente non provvisoriamente esecutivo, notificato al debitore ai fini degli artt. 643 e 644 c.p.c. e successivamente munito di formula esecutiva, notificava il 18 luglio 2012 un precetto per complessivi Euro 30.803,06. Il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi il 26 luglio 2012, deducendo, per quanto qui rileva, la nullità del precetto per omessa indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo. Nel corso del giudizio il debitore pagava il dovuto. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza depositata il 17 dicembre 2014, dichiarava l’opposizione improcedibile in rito per sopravvenuta carenza di interesse, ma condannava il creditore alle spese sul presupposto della soccombenza virtuale, ritenendo che l’omissione rendesse nullo il precetto. Il creditore ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 480 e 654 c.p.c.: sosteneva che la mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo non comportasse automaticamente la nullità del precetto e che il precetto fondato sul decreto ingiuntivo divenuto esecutivo potesse limitarsi a indicare il provvedimento che ne aveva disposto l’esecutorietà. Contestava quindi la valutazione di soccombenza virtuale e la conseguente condanna alle spese. In via preliminare, la Corte ha inoltre valutato la tempestività del secondo di due ricorsi notificati a un giorno di distanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il secondo ricorso, poiché, prima della declaratoria di inammissibilità del primo, può essere proposto un nuovo atto d’impugnazione immune dai vizi del precedente, purché tempestivo; nella fattispecie, il secondo ricorso era stato notificato il 16 giugno 2015, il giorno dopo il primo. Ha accolto l’unico motivo. Ha confermato che, quando il decreto ingiuntivo non opposto è divenuto esecutivo successivamente alla sua notifica, il precetto deve menzionare il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà, l’apposizione della formula esecutiva e la data della notifica del decreto ingiuntivo. Ha però precisato che l’omissione di quest’ultima indicazione non consente di dichiarare senz’altro la nullità: occorre verificare, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., se il precetto abbia comunque raggiunto il proprio scopo e abbia permesso al debitore di individuare senza incertezze il credito e il titolo esecutivo. Poiché il Tribunale si era limitato a riscontrare la difformità formale senza svolgere tale verifica concreta, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa al Tribunale di Gorizia, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 480, comma 2, c.p.c.

    deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo.

    Nel precetto fondato su un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione deve essere indicata la data di notifica del decreto; l’omissione integra una difformità dallo schema legale, ma la nullità va esclusa se l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo.

  • art. 654, comma 2, c.p.c.

    Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, infatti, ha il seguente schema legale: a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2); b) deve “fare menzione” del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2); c) deve “fare menzione” dell’avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654 c.p.c., comma 2);

    Il precetto non deve essere preceduto da una nuova notifica del decreto ingiuntivo, ma deve menzionare il provvedimento che ne ha disposto l’esecutorietà e l’avvenuta apposizione della formula esecutiva.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    E’ mancata, infatti, nell’analisi del Tribunale, l’indagine richiesta dall’art. 156, comma 3, c.p.c. (a norma del quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”), la quale deve essere compiuta anche d’ufficio.

    La nullità processuale non può essere pronunciata se l’atto, pur viziato nella forma, ha concretamente raggiunto lo scopo per cui è previsto. Il giudice deve verificare tale circostanza anche d’ufficio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 480 e 654 c.p.c..

    La disposizione è indicata quale norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione delle norme processuali dedotte dal ricorrente; la Corte ha accolto il motivo così proposto.

  • artt. 643 e 644 c.p.c.

    il decreto ingiuntivo non era provvisoriamente esecutivo; venne notificato all’intimato per i fini di cui agli artt. 643 e 644 c.p.c.; venne successivamente munito di formula esecutiva.

    Le disposizioni sono richiamate per identificare la sequenza processuale in cui il decreto ingiuntivo, inizialmente non provvisoriamente esecutivo, viene notificato e successivamente acquista efficacia esecutiva; la Corte utilizza tale sequenza per individuare lo schema del precetto.

Massime di principio

  • La verifica della nullità di un atto processuale richiede di individuare i requisiti legali dell’atto, confrontarli con quello concretamente compiuto e, infine, accertare se, nonostante la difformità, l’atto abbia raggiunto il proprio scopo. Quest’ultima verifica deve essere compiuta anche d’ufficio.
  • Nel precetto fondato su un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, non occorre una nuova notificazione del decreto, ma il precetto deve menzionare il provvedimento che ne ha disposto l’esecutorietà, l’apposizione della formula esecutiva e la data della precedente notificazione del decreto.
  • L’omessa indicazione nel precetto della data di notificazione del decreto ingiuntivo costituisce una difformità dallo schema legale, ma non determina automaticamente la nullità: il giudice deve valutare se gli elementi complessivi dell’atto abbiano consentito al debitore di individuare con certezza il credito e il titolo esecutivo, senza equivoci o incertezze.
  • Il raggiungimento dello scopo può risultare da altri elementi contenuti nel precetto, idonei a identificare il titolo esecutivo; la forma processuale è funzionale allo scopo dell’atto e la sua inosservanza non giustifica la nullità quando tale scopo sia stato comunque conseguito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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