Cassazione Civile, Ordinanza n. 01864/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto delle istanze di definizione agevolata e dei pagamenti effettuati dai ricorrenti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da tre avvisi di accertamento notificati alla società per IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, nonché dai conseguenti avvisi di accertamento IRPEF emessi nei confronti dei soci. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel testo dell’ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi, perché la Corte definisce la causa per intervenuta definizione agevolata della lite: i ricorrenti hanno presentato istanze di definizione agevolata ai sensi delle norme sopravvenute, con riferimento all’anno 2005 ex art. 5 della l. n. 130/2022 e agli altri anni ex art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022, eseguendo i pagamenti dovuti.
Norme richiamate
art. 5, l. 31 agosto 2022, n. 130
con riferimento all’anno d’imposta 2005
è richiamato come base della definizione agevolata della controversia relativa all’annualità 2005, con effetto estintivo del giudizio per cessazione della materia del contendere
art. 1, commi 186-202, l. 29 dicembre 2022, n. 197
con riferimento agli altri anni d’imposta
è richiamato come base della definizione agevolata delle ulteriori annualità oggetto di lite, a seguito dei pagamenti effettuati dai contribuenti
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e il contribuente provvede ai relativi pagamenti, viene meno l’interesse alla decisione e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata sopravvenuta, se riferita a tutte le annualità oggetto di impugnazione e corredata dal versamento delle somme dovute, produce un effetto assorbente rispetto ai motivi di ricorso per cassazione, impedendo la prosecuzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione prevista dalla disciplina applicabile.
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