Cassazione Penale, Sentenza n. 36717/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma del 26 maggio 2026, che aveva rigettato il riesame dell’ordinanza del GIP di Roma del 24 aprile 2026 applicativa della custodia cautelare in carcere. Il ricorso articolava sei motivi. Il primo contestava la motivazione sui gravi indizi relativi ai reati di riciclaggio dei capi K-O, denunciando ragionamenti congetturali e circolari, difetti nell’identificazione dell’indagato e mancata considerazione di elementi difensivi specifici riferiti ai singoli veicoli. Il secondo censurava, per i capi D-E e H-I, la valutazione indiziaria concernente la partecipazione alle rapine e la disponibilità dei veicoli, deducendo inversione della regola di giudizio e contraddittorietà; richiamava inoltre l’insufficienza delle caratteristiche generiche del mezzo per attribuirlo all’indagato. Il terzo contestava, per i capi F e G, l’identificazione dell’indagato quale esecutore materiale della rapina di Monte Porzio Catone, contrapponendo al riconoscimento degli operanti l’inidoneità delle immagini a una comparazione fisiognomica. Il quarto, relativo al capo J, contestava la configurabilità del tentativo, l’idoneità e l’univocità degli atti e la ricostruzione dei fatti, compresa la data del sopralluogo. Il quinto, riferito al capo A, sosteneva che il venir meno degli indizi sui reati-fine avrebbe escluso la partecipazione all’associazione per delinquere e censurava l’accertamento del ruolo direttivo o organizzativo. Il sesto lamentava vizi nella valutazione delle esigenze cautelari, della loro attualità e della scelta della custodia in carcere anziché degli arresti domiciliari con controllo elettronico; denunciava inoltre omessa pronuncia su una dedotta violazione dell’art. 292 c.p.p. e disparità di trattamento rispetto ai coindagati. Il testo non riporta la denominazione o gli articoli dei reati associativi e dei singoli reati-fine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati. Ha premesso che, in sede cautelare, i gravi indizi richiedono una qualificata probabilità di responsabilità e non coincidono con gli indizi necessari per una condanna definitiva; la valutazione del loro peso è censurabile in cassazione per vizi della motivazione e non mediante una diversa lettura del materiale probatorio. I motivi sui capi K-O e sulle rapine sono stati giudicati generici perché non si confrontavano con le motivazioni del Tribunale e sollecitavano una rivalutazione del merito; le doglianze di travisamento non indicavano adeguatamente l’atto asseritamente travisato né la sua decisività. Il motivo sul tentativo è stato ritenuto aspecifico e comunque infondato: appostamenti precedenti, predisposizione di una seconda vettura per la fuga e avvicinamento all’ufficio postale dell’indagato travisato sono stati valutati come atti univoci, indicativi dell’inizio di attuazione del piano e di una significativa probabilità di realizzazione, interrotta da un evento indipendente dalla volontà dell’agente. Le censure sull’associazione sono state assorbite quanto alla dipendenza dai reati-fine e, per il resto, ritenute generiche rispetto alla motivazione sul ruolo direttivo e di coordinamento. Le doglianze cautelari sono state giudicate aspecifiche o infondate: il Tribunale aveva motivato sulla gravità dei fatti, sulla personalità e pericolosità dell’indagato, sul suo ruolo nell’associazione e sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari; non era necessaria una specifica motivazione ulteriore sull’inidoneità del braccialetto elettronico, considerato modalità esecutiva della misura domiciliare. La censura sul pericolo di inquinamento probatorio è stata ritenuta priva di concreto interesse, poiché il suo eventuale accoglimento non avrebbe comportato un effetto liberatorio né modificato la misura. Le doglianze sull’attualità delle esigenze e sull’autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p. sono state ritenute generiche; la Corte ha precisato che l’autonoma valutazione può risultare anche da motivazione per relationem o cumulativa, purché emerga l’esame critico degli elementi e la ragione della misura rispetto alla posizione individuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Inoltre, non può revocarsi in dubbio che la valutazione del peso probatorio degli indizi possa essere contestata, in sede di legittimità, unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, nonché congruenza della stessa rispetto ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restano inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale indiziario: le censure devono individuare vizi della motivazione o la sua incongruenza rispetto alle regole di valutazione probatoria.
Al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La soglia indiziaria cautelare è costituita da elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità e non coincide con il quadro probatorio richiesto per la condanna.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, dando rilievo al fatto che alla elaborazione del piano criminoso, per come risultante dagli appostamenti organizzati ed effettuati nei giorni precedenti e dalla allocazione di una seconda vettura per la fuga, aveva fatto seguito, nella data in contestazione, l’inizio della concreta attuazione del piano criminoso, con l’avvicinamento del Tomasello, travisato con parrucca e guanti, all’ufficio postale.
Possono integrare il tentativo anche atti preparatori quando, nel contesto del piano ormai definito e della sua concreta attuazione, siano univoci e rendano significativamente probabile la realizzazione del delitto, salvo un evento indipendente dalla volontà dell’agente.
la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" (ed a fortiori il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi) non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.
Il controllo elettronico non costituisce una misura cautelare autonoma, ma una modalità esecutiva degli arresti domiciliari; se il giudice ritiene adeguata soltanto la custodia in carcere per la pericolosità dell’indagato e le caratteristiche del fatto, non deve motivare separatamente sull’inidoneità dei domiciliari con braccialetto.
art. 274, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Pur ritenendo assorbenti le superiori considerazioni, attesa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., il profilo di censura che attiene alla esigenza relativa al pericolo di inquinamento probatorio risulta finanche non scrutinabile, poiché non sorretto da alcun concreto interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio, né inciderebbe sul quomodo della misura.
La censura su una singola esigenza cautelare è priva di interesse concreto quando altre esigenze autonome restano sussistenti e l’eventuale accoglimento non comporterebbe né la liberazione né una modifica della misura.
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
Invero, l'autonoma valutazione prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., non richiede particolari espressioni linguistiche o tecniche redazionali, potendosi ritenere osservata anche quando il giudice rinvia, per relationem o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura.
L’autonoma valutazione del giudice cautelare non dipende da formule redazionali specifiche e può realizzarsi anche mediante rinvio, purché il provvedimento mostri l’esame critico degli elementi e le ragioni della loro idoneità a giustificare la misura.
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa che hanno dato causa alla dichiarazione di inammissibilità, si stima di determinare euro tremila.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, considerate la natura dei motivi e la colpa che ha determinato l’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, i gravi indizi di colpevolezza richiedono elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità; non coincidono con gli indizi necessari per affermare la colpevolezza all’esito del giudizio di merito.
- In sede di legittimità, il peso degli indizi può essere censurato per vizi di sussistenza, adeguatezza, completezza o logicità della motivazione e per incongruenza rispetto ai principi di valutazione probatoria; è inammissibile la doglianza che si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze.
- La censura di travisamento della prova deve indicare e allegare l’atto asseritamente travisato e chiarire la decisività dell’errore, dimostrando la sua idoneità a disarticolare la motivazione impugnata.
- Ai fini del tentativo, possono rilevare anche atti preparatori quando il piano criminoso sia stato definito e la condotta ne abbia iniziato la concreta attuazione; occorrono univocità e significativa probabilità di conseguire l’obiettivo, salvo il verificarsi di un evento non prevedibile e indipendente dalla volontà dell’agente.
- Il braccialetto elettronico è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, non una misura cautelare autonoma. Quando il giudice ritiene adeguata soltanto la custodia in carcere sulla base della pericolosità dell’indagato e delle caratteristiche del fatto, non è necessaria una motivazione specifica ulteriore sull’inidoneità dei domiciliari con controllo elettronico.
- La contestazione relativa a una singola esigenza cautelare difetta di interesse concreto se altre esigenze autonome permangono e il suo eventuale accoglimento non comporterebbe né la liberazione né una modifica della misura.
- L’autonoma valutazione richiesta per l’ordinanza cautelare non esige formule linguistiche o tecniche particolari e può risultare anche da un rinvio per relationem o per incorporazione, purché il giudice dia conto dell’esame critico degli elementi e delle ragioni per cui giustificano la misura.
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