Cassazione Penale, Sentenza n. 37858/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per furto di energia elettrica riferite ad allacci abusivi nell'appartamento da loro occupato. Le censure principali sono: 1) inutilizzabilità degli accertamenti tecnici effettuati dall'ente erogatore perché qualificati come accertamento tecnico irripetibile e dunque viziati per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.; 2) carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità personale, sostenendo che la mera occupazione abusiva non prova l'effettiva attuazione del reato; 3) mancata motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose); 4) esclusione non motivata dell'attenuante del danno di particolare tenuità ai sensi dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; 5) vizio nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla presunta inutilizzabilità degli accertamenti dell'ente erogatore, ricordando che la verifica dello stato dei luoghi in caso di furto di energia non è atto irripetibile soggetto alle garanzie dell'art. 360 cod. proc. pen. I rilievi sulla responsabilità personale sono stati qualificati come un sindacato inammissibile del merito, poiché la Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata, logica e coerente (anche con riscontri di ripetuti controlli e notifiche nel luogo). L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 è stata ritenuta correttamente applicata in presenza di manomissione del contatore e collegamento diretto alla rete con distacco del quadro; l'attenuante del danno di particolare tenuità è stata correttamente esclusa alla luce del carattere continuativo dell'illecita approvvigionamento domestico e dei danni al ripristino della rete. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e gli appellanti condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma base del furto richiamata come titolo di reato contestato; la decisione conferma la sussistenza del reato in relazione all'appropriazione di energia mediante allaccio abusivo
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
L'aggravante per violenza sulle cose è ritenuta applicabile quando l'allacciamento diretto comporta manomissione e distacco di parti dell'impianto; la Corte ha ritenuto provata la manomissione del contatore e il distacco dal quadro centralizzato
Le garanzie previste per l'accertamento tecnico irripetibile non si applicano alla mera verifica dello stato dei luoghi eseguita dall'ente erogatore in materia di furto di energia elettrica; tali verifiche non costituiscono atti che modificano lo stato di fatto e sono dunque utilizzabili
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
L'attenuante del danno di particolare tenuità è stata esclusa in quanto il furto di energia in utenza domestica comporta generalmente un flusso continuo e prolungato non riconducibile a danno di lieve entità
I motivi che si limitano a un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto e della valutazione delle prove sono inammissibili; la Corte ha qualificato come improprie le censure che replicano valutazioni di merito
Richiamato implicitamente in relazione al giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ricorda che il bilanciamento è esercizio riservato al giudice di merito e insindacabile in Cassazione se congruamente motivato
Applicato per la statuizione sulle spese e per la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La verifica dello stato dei luoghi eseguita dal personale dell'ente erogatore in casi di furto di energia elettrica non è considerata accertamento tecnico irripetibile soggetto alle garanzie dell'art. 360 cod. proc. pen.; pertanto è in generale utilizzabile come prova salvo che non vi sia manipolazione che alteri lo stato dei luoghi
- L'attribuzione del reato a chi occupa abusivamente un immobile può essere correttamente fondata se sussistono elementi obiettivi e ripetuti riscontri (controlli, notifiche, dati tecnici) che comprovino l'uso continuato dell'allaccio abusivo; la mera residenza anagrafica diversa non esclude automaticamente la responsabilità
- L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 si configura quando l'allacciamento diretto alla rete comporta manomissione e danneggiamento anche marginale dell'impianto; la prova della manomissione del contatore è decisiva per l'applicazione dell'aggravante
- L'attenuante del danno di particolare tenuità è difficilmente riconosciuta nei casi di furto di energia domestica a causa della natura continuativa e prolungata della sottrazione; occorre una concreta e plausibile quantificazione della limitatezza del danno
- Le censure in Cassazione devono evidenziare profili di diritto o vizi formali della motivazione; non è ammesso un nuovo sindacato sulle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito se la motivazione è congrua e logica
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è valutazione del giudice di merito e, se adeguatamente motivata su parametri anche solo parziali dell'art. 133 cod. pen., è in genere non sindacabile in sede di legittimità
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