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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Q.R. aveva chiesto l'annullamento della cartella deducendo l'inesistenza del debito. Equitalia aveva chiesto, sia in primo sia in secondo grado, di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate quale ente impositore e titolare del credito; le Commissioni tributarie avevano deciso nel merito senza autorizzare la chiamata. In cassazione Equitalia ha denunciato, con due motivi, la violazione delle norme sul contraddittorio e la nullità del procedimento e della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate entrambe le doglianze, coincidenti nella sostanza. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche del 29 dicembre 2011 e rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, affinché provveda sulla richiesta di Equitalia di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la contestazione del debito né l'annullamento della cartella.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio

    L'errata individuazione del concessionario come convenuto non rende di per sé inammissibile l'impugnazione. La chiamata in causa dell'ente creditore può essere richiesta dal concessionario, sul quale grava l'onere di attivarsi; il giudice non è tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.

  • Codice di procedura civile, art. 102

    La disposizione è stata invocata da Equitalia in relazione all'integrità del contraddittorio, ma la decisione chiarisce che il giudice tributario non deve ordinare d'ufficio l'integrazione: spetta al concessionario convenuto chiedere la chiamata in causa dell'ente creditore.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 39

    La norma è stata indicata da Equitalia tra quelle violate per la mancata chiamata in causa dell'ente impositore. La Corte ha accolto la doglianza incentrata sulla necessità di consentire al concessionario di richiedere tale chiamata, senza formulare una distinta interpretazione della disposizione.

  • Codice di procedura civile, art. 383, comma 3

    La Corte ha disposto la cassazione con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, affinché provveda sulla richiesta di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti da Equitalia: violazione o falsa applicazione di legge e nullità del procedimento e della sentenza. La Corte ha accolto le doglianze, rilevando l'errore delle Commissioni nel decidere il merito senza provvedere sulla richiesta di chiamata in causa.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il contribuente può agire contro il concessionario della riscossione anche quando il titolare del credito è l'ente impositore: questa individuazione non comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda.
  • Se il concessionario convenuto ritiene necessario coinvolgere l'ente impositore, deve chiedere la chiamata in causa; il giudice non è tenuto a integrare d'ufficio il contraddittorio.
  • Quando è stata presentata una richiesta di chiamata in causa, il giudice deve provvedervi prima di decidere il merito della controversia. L'omissione può comportare la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di primo grado.
  • La cassazione per un vizio processuale relativo alla chiamata in causa non decide la fondatezza del debito tributario né la validità sostanziale della cartella: tali questioni restano da trattare nel giudizio di rinvio.

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