Ordinanza n. 56/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del Decreto di esclusione prot. n. M_D ARM039 REG2025 0002147 del 28 ottobre 2025, con il quale il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare ha comunicato l'esclusione del ricorrente dal "Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 34 (trentaquattro) Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Aeronautica Militare –2025"(Doc. All. 1); - del Parere della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 REG2025 0437590 02-10-2025(Doc. All. 2); - del Parere della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 REG2025 0484861 27-10-2025(Doc. All. 3); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per titoli ed esami per la nomina di 34 Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare, unitamente ai pareri amministrativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dal concorso e i pareri della Direzione Generale per il Personale Militare, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 2, comma 1, del bando, riproduttivo dell’art. 653, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui prevede l’innalzamento del limite massimo di età da 35 a 40 anni per gli ufficiali in ferma prefissata. Il ricorrente, pur avendo rivestito in passato tale qualifica, aveva successivamente perduto il relativo status e contestava quindi la propria esclusione, ritenendo applicabile anche a sé il limite d’età più elevato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto corretta la ricostruzione giuridica dell’Amministrazione: l’innalzamento del limite d’età da 35 a 40 anni opera esclusivamente a favore di chi, al momento della partecipazione alla procedura concorsuale, rivesta la qualifica di ufficiale in ferma prefissata. Non è invece applicabile a chi abbia ricoperto tale posizione in passato ma abbia successivamente perso il relativo status. Secondo il Collegio, la ratio della disciplina è incentivare la partecipazione degli ufficiali in ferma prefissata attualmente in servizio ai concorsi per l’accesso al servizio permanente, non valorizzare un’esperienza pregressa non più attuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, del bando di concorso
innalzamento del limite d’età da 35 anni a 40 anni
La clausola del bando è interpretata nel senso che il limite d’età elevato si applica soltanto ai candidati che, al momento della partecipazione, rivestano la qualifica di ufficiale in ferma prefissata.
art. 653, comma 1, codice dell’ordinamento militare
La disposizione, riprodotta dal bando, non estende il limite d’età agevolato a chi abbia perduto lo status di ufficiale in ferma prefissata prima della partecipazione al concorso.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare; l’istanza è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Quando una disciplina concorsuale innalza il limite massimo di età in favore degli ufficiali in ferma prefissata, il beneficio opera soltanto se il candidato possiede tale status al momento della partecipazione alla procedura.
- La perdita dello status di ufficiale in ferma prefissata prima della partecipazione al concorso impedisce di avvalersi del limite d’età elevato, anche se il candidato abbia maturato in passato esperienza nel relativo ruolo.
- La ratio dell’innalzamento del limite d’età è incentivare la partecipazione degli ufficiali in ferma prefissata attualmente in servizio ai concorsi per il servizio permanente, non premiare un’esperienza pregressa divenuta non attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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