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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25169/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Nel ricorso ha dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata in data 19 febbraio 2018, ma non ha depositato con il ricorso la relata di notifica né altra documentazione idonea a dimostrare tale notificazione nei termini di legge. Successivamente, solo dopo la proposta di definizione accelerata, ha depositato copia della sentenza notificata con gli avvisi di ricevimento e ha chiesto la decisione del ricorso. La Corte ha esaminato la questione preliminare dell'improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della sentenza notificata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando che la tardiva produzione non è idonea a sanare la violazione. Ha inoltre osservato che, sulla base della stessa allegazione della ricorrente, il termine breve era applicabile e la notifica del ricorso sarebbe comunque intervenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con ulteriore profilo di intempestività considerato nella proposta del consigliere delegato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, avendo la ricorrente allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, fosse onere della stessa depositare tempestivamente, insieme al ricorso, copia autentica della decisione munita della relata di notifica; il deposito effettuato solo successivamente, e comunque oltre il termine previsto, non valeva a sanare l'omissione. Non essendovi costituzione delle controparti, non sono state liquidate spese in loro favore. Tuttavia, la ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Quando il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare tempestivamente la copia autentica della decisione munita della relata di notifica; l'omissione comporta improcedibilità del ricorso e non è sanabile con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.

  • art. 370 c.p.c.

    La mancata costituzione del controricorrente impedisce che la relativa omissione del ricorrente sia sanata dal deposito della controparte nel termine previsto.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione successiva ai sensi di tale norma non consente di recuperare l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando il termine sia ormai scaduto.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di allegazione della notificazione della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione; ma se la notificazione è allegata, rileva il termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    Se la parte impugnante allega la notificazione della sentenza impugnata, il ricorso deve rispettare il termine breve decorrente da tale notificazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stato utilizzato il meccanismo della proposta di definizione accelerata e la parte ha potuto depositare memoria.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare entro il termine di legge copia autentica della sentenza munita della relata di notifica o degli equivalenti documenti della notificazione telematica.
  • La mancata produzione tempestiva della sentenza notificata determina l'improcedibilità del ricorso e non può essere sanata da un successivo deposito, quando il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. sia già decorso.
  • Ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione, le allegazioni della parte sono decisive: l'allegazione della notificazione fa operare il termine breve, mentre in mancanza di tale allegazione si verifica il rispetto del termine lungo.
  • La tardiva produzione documentale non vale a superare un vizio processuale già perfezionatosi, salvo che la documentazione risulti già nella disponibilità del controricorrente o nel fascicolo d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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