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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14705/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

Un fideiussore aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente intestato alla società debitrice principale, di cui egli era garante per un importo massimo prestabilito. In primo grado e in appello aveva dedotto, tra gli altri profili, la nullità della fideiussione per asserita contrarietà alla normativa antitrust, questioni relative allo ius variandi, agli interessi applicati, alla soglia di usura e, soprattutto, la sopravvenuta inoperatività della garanzia ex art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avesse continuato a erogare credito alla società nonostante il grave peggioramento della sua situazione patrimoniale, senza la sua speciale autorizzazione. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo non allegati e non provati i fatti costitutivi della liberazione del fideiussore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e con riferimento all’art. 115 c.p.c., che la Corte territoriale avrebbe travisato le prove documentali già acquisite, omettendo di considerare gli estratti conto e la documentazione della stessa banca che, secondo il ricorrente, dimostravano l’aumento progressivo dell’esposizione debitoria, l’assenza di rimesse ripristinatorie e la prosecuzione del credito in presenza di difficoltà economiche della società garantita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la censura non investiva una valutazione di sufficienza della prova, ma il travisamento del contenuto oggettivo di documenti ritualmente prodotti e discussi in causa, rilevante ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini il compendio probatorio e verifichi la sussistenza dei presupposti dell’eccezione di sopravvenuta inoperatività della fideiussione ex art. 1956 c.c.; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore può essere invocata se il creditore, senza speciale autorizzazione del garante, fa credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest’ultimo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; tali fatti devono essere allegati e provati.

  • art. 115 c.p.c.

    Il travisamento della prova è censurabile in cassazione quando il giudice attribuisce ai documenti un contenuto oggettivo diverso da quello risultante dagli atti acquisiti e discussi in giudizio.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Il vizio dedotto per violazione dell’art. 115 c.p.c. è stato veicolato come error in procedendo, in presenza di un travisamento del contenuto della prova documentale.

  • art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.

    La Corte territoriale ha valorizzato la mancata tempestiva allegazione dei fatti entro il termine di cristallizzazione del thema decidendum.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come rimedio tipico del travisamento del contenuto oggettivo della prova quando si configuri errore di fatto revocatorio.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è configurabile quando il giudice di merito scambi il contenuto oggettivo del documento o del mezzo di prova con un contenuto diverso da quello effettivamente risultante dagli atti, non quando si limiti a valutarne l’attendibilità o la sufficienza.
  • Affinché il travisamento della prova sia deducibile in cassazione, il contenuto probatorio erroneamente percepito deve avere formato oggetto di discussione tra le parti e deve essere decisivo, cioè idoneo a rendere necessariamente diversa la decisione.
  • In tema di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., occorre allegare e provare sia la concessione di nuovo credito senza speciale autorizzazione del garante sia la consapevolezza del creditore del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
  • Quando la decisione di merito fonda il rigetto di un motivo di appello su un presunto difetto di allegazione o di prova, ma dagli atti emergono documenti specifici e discussi che depongono in senso opposto, la sentenza può essere cassata per errata ricognizione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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