Cassazione Penale, Sentenza n. 5968/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha confermato responsabile di furto pluriaggravato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per omissione dell'avviso, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689; l'avviso sarebbe dovuto essere reso in ragione della formale ricorrenza dei presupposti, e la sua omissione sarebbe una nullità rilevabile in sede d'impugnazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che non risulta nel processo una specifica richiesta dell'imputato per l'applicazione delle nuove pene sostitutive e che, peraltro, nel caso concreto mancavano le condizioni per la sostituzione (l'imputato aveva commesso il reato mentre era sottoposto ad affidamento in prova, rendendo probabile la non osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 58 della legge n. 689/1981). Pertanto non sussisteva l'obbligo di rendere l'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'avviso sulla possibilità di sostituire la pena va dato solo ove rilevante: in giurisprudenza l'obbligo trova applicazione soprattutto se l'imputato propone specifica richiesta o se ricorrono concretamente le condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive; in assenza di richiesta e/o di condizioni applicative non sussiste obbligo formale con sanzione.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina le pene sostitutive alle sanzioni amministrative (alternative alla detenzione per sanzioni di lieve entità); la Corte ha ritenuto che la sostituzione prevista non fosse applicabile nel caso concreto per mancanza dei requisiti di legge.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede prescrizioni/condizioni per l'applicazione delle misure sostitutive; la Corte ha argomentato che, dato lo stato dell'imputato (affidamento in prova), vi era una plausibile probabilità che tali prescrizioni non sarebbero state rispettate, escludendo l'applicabilità.
Riguarda le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi; la giurisprudenza richiamata dalla Corte collega l'applicazione di tale disposizione a una specifica richiesta dell'imputato e alla verifica delle condizioni concrete.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza relativa alle disposizioni transitorie; rilevante nel quadro delle procedure d'impugnazione e del rapporto con l'art. 545-bis c.p.p.
Massime di principio
- Il giudice non è obbligato a dare l'avviso ex art. 545-bis c.p.p. se l'imputato non ha formulato una specifica richiesta per l'applicazione delle pene sostitutive.
- Se, concretamente, mancano le condizioni per la sostituzione della pena (es. elevata probabilità di inadempimento delle prescrizioni perché l'imputato è già sottoposto a misura alternativa), non sussiste obbligo di avviso né errore processuale sanzionabile.
- L'omissione dell'avviso non determina automaticamente una nullità: va valutata la sua effettiva funzione e utilità nel caso concreto; un obbligo puramente formale e senza conseguenze pratiche non comporta sanzione processuale.
- In sede di impugnazione il difensore deve contestare in modo specifico la ricorrenza delle condizioni per la sostituzione o dimostrare che l'avviso avrebbe avuto concreta rilevanza; argomentazioni generiche sulla mera omissione sono destinate a restare infruttuose.
- Quando il reato è commesso durante una misura alternativa (es. affidamento in prova), la prognosi negativa sulla capacità di rispettare prescrizioni può legittimamente escludere l'applicazione delle pene sostitutive.
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