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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33647/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (occupante)

La controversia

La controversia riguarda un immobile in comproprietà che era stato concesso in comodato gratuito con destinazione familiare. Dopo il divorzio tra i coniugi, una delle comproprietarie, rimasta nell'immobile, è stata convenuta dall'altra per ottenere un'indennità per occupazione senza titolo. Il Tribunale ha accolto la domanda, liquidando una somma per il periodo di occupazione e un canone mensile per il futuro; la Corte d'appello ha parzialmente ridotto l'importo mensile, confermando però la condanna. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1803 ss. c.c., sostenendo che la casa avrebbe conservato la destinazione a casa familiare anche dopo il divorzio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 2697, 1223 e 2056 c.c., contestando il riconoscimento di un danno in re ipsa per l'occupazione senza titolo e sostenendo che la controparte non avesse provato una concreta perdita di utilità dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato su una ricostruzione di fatto incompatibile con quella compiuta dal giudice di merito, secondo cui la destinazione a casa familiare non risultava più esistente dopo il divorzio. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo non più attuale l'impostazione del danno in re ipsa per occupazione sine titulo di immobile, alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni Unite: il diritto al risarcimento sorge solo se il proprietario alleghi e dimostri la concreta perdita della possibilità di godimento del bene, diretto o indiretto tramite locazione o altra utilizzazione remunerativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame del danno e della relativa prova.

Norme richiamate

  • artt. 1803 ss. c.c.

    richiamati come disciplina del comodato; la censura è stata reputata inammissibile perché muoveva da un presupposto fattuale non condiviso dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per denunciare la violazione di legge nel primo e nel secondo motivo

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza nel secondo motivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare motivazione apparente o mancante, ma la Corte ha deciso il motivo nel merito della questione risarcitoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che incombeva alla controparte la prova della perdita di utilità dell'immobile

  • art. 1223 c.c.

    richiamato quale criterio di risarcibilità del danno-conseguenza

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645

    utilizzata come arresto dirimente per escludere il danno in re ipsa nell'occupazione senza titolo di immobile

  • Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33659

    utilizzata come arresto dirimente per escludere il danno in re ipsa nell'occupazione senza titolo di immobile

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, il danno risarcibile non si presume automaticamente dalla sola mancanza di titolo, ma richiede la prova della concreta possibilità perduta di godimento diretto o indiretto del bene.
  • La mera natura fruttifera del bene non basta, da sola, a fondare un danno in re ipsa; occorre verificare quale utilità economica o di godimento il proprietario abbia effettivamente perso.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che una determinata destinazione dell'immobile è cessata, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se la censura presuppone una diversa ricostruzione fattuale.
  • In tema di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, il proprietario deve allegare e provare il pregiudizio conseguente alla perdita del godimento del bene, anche mediante la dimostrazione di un possibile utilizzo remunerativo alternativo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveRicorso per cassazione
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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