Cassazione Penale, Ordinanza n. 06717/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. con giudizio di equivalenza e aveva rideterminato in diminuzione la pena, confermando però la responsabilità per furto aggravato: per uno degli imputati per entrambi i capi di imputazione, per l'altro per uno solo. I primi due motivi di un ricorso e il primo motivo dell'altro denunciavano errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla valutazione delle prove, ma in realtà miravano a ottenere un nuovo apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente un travisamento della prova. Gli ulteriori motivi censuravano il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, deducendo vizio di motivazione; tali doglianze sono state ritenute generiche, perché la Corte di merito aveva motivato congruamente richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., la personalità negativa degli imputati, le modalità organizzate della condotta e l'assenza di elementi favorevoli per l'art. 62-bis c.p.
Norme richiamate
attenuante riconosciuta in appello e valutata con giudizio di equivalenza ai fini del trattamento sanzionatorio
criteri di commisurazione della pena richiamati dalla Corte di merito come base della determinazione sanzionatoria
attenuanti generiche non concesse per assenza di elementi favorevoli e per la personalità negativa degli imputati
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto forma di critica alla motivazione, se non si deduce ritualmente un effettivo travisamento della prova.
- La censura sulla motivazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti a quella già logicamente e congruamente adottata dai giudici di merito.
- La determinazione della pena e la concessione o meno delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da una motivazione non manifestamente illogica e tenga conto dei criteri dell'art. 133 c.p.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è apparente, illogica o del tutto omessa; non basta contestare in modo assertivo una diversa ponderazione degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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