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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38256/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano contestando, in via principale, l'utilizzabilità di conversazioni intercettate disposte in un diverso procedimento (proc. n. 11479/2017) — quindi violazione e interpretazione dell'art. 270 cod. proc. pen. — per i capi di imputazione in questo procedimento (cap. 2-5). Ulteriori censure riguardano: vizi probatori e di acquisizione della prova (sequestro e analisi della bustina di stupefacente), carenza di prova rispetto all'appropriazione degli occhiali (art. 314 cod. pen.), affidabilità di videoriprese e rilevamenti GPS nelle ricostruzioni dei fatti, contestazioni in ordine a falsificazioni di relazioni di servizio (artt. 479, 476 cod. pen.), responsabilità per accesso abusivo e copiatura di atti d'indagine nel sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) e doglianze su premiali o attenuanti non riconosciute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Principali esiti: 1) Filoni: il ricorso è accolto quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti dal procedimento diverso; annullamento della sentenza sul capo 5 e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su quel capo. 2) Mita: parziale accoglimento. La Corte ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni provenienti dal procedimento n. 11479/2017 e, per questo motivo, ha annullato la sentenza rispetto ai reati di cui ai capi 2), 3) (limitatamente all'appropriazione degli occhiali), 4) e 5) con rinvio per nuovo giudizio; tuttavia, è stata confermata la rilevanza della prova quanto al reato informatico (art. 615-ter) per la copia dei dati e il rinvenimento in casa (problema di fatto generico rigettato in parte). 3) Gioia: accoglimento del motivo sulle intercettazioni; annullamento della sentenza relativamente ai capi 3), 4) e 5) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. In tutto: la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano attraverso motivazioni insufficienti giustificato la connessione tra i procedimenti ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.; per i profili non assorbiti dall'inutilizzabilità delle intercettazioni i ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili ove genericamente proposti. Sono quindi disposti più rinvii per nuovo esame sui capi indicati, mentre alcune responsabilità (in particolare l'accesso e la copiatura di atti informatici di indagine) sono state ritenute dalla Corte di merito e non integralmente disattese dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per un procedimento in procedimenti diversi; la Corte afferma che il divieto può essere derogato solo se sussiste una connessione sostanziale dei reati (art. 12 cod. proc. pen.) e che i giudici di merito devono individuare concretamente il nesso obiettivo che giustifica la riutilizzabilità

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Prevede ipotesi tassative di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ricorda che non è possibile estendere meccanismi di inutilizzabilità oltre i casi espressi

  • art. 268, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la delega/telecontrollo delle operazioni di intercettazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla diversa esecuzione da parte di altra polizia giudiziaria quando non ricorrono le ipotesi tassative di invalidità

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Norma sulla connessione tra procedimenti; la Corte richiede che la connessione sia effettivamente sussistente e giustifichi la coincidenza parziale della regiudicanda, ossia un legame oggettivo/di medesimo disegno criminoso per ammettere l'uso delle intercettazioni in altro procedimento

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità delle intercettazioni: la Cassazione richiama la necessità di contenere l'utilizzo nei limiti previsti dalla normativa

  • art. 314 cod. pen.

    Peculato: applicato alle contestazioni di appropriazione di beni (occhiali); la Corte ha ritenuto che parte della valutazione probatoria sull'appropriazione sia assorbita dall'inutilizzabilità delle intercettazioni e richiede adeguata prova dell'elemento soggettivo e della pertinenza del bene

  • art. 479 e art. 476 cod. pen.

    Falsità in atti pubblici e falsificazione di documenti: le decisioni in merito sono state rinviate per nuovo giudizio quando fondate soprattutto su intercettazioni poi ritenute inutilizzabili

  • art. 615-ter cod. pen.

    Accesso abusivo a sistema informatico: la Corte conferma il principio che anche l'accesso con credenziali può essere illecito se effettuato per scopi estranei alle facoltà attribuite, e l'esportazione di dati su supporto esterno è indicativa di consapevolezza e abuso

  • art. 317 cod. pen.

    Concussione: contestata nel procedimento originario che ha giustificato le intercettazioni; la presenza o meno di reati originari incide sulla sussistenza della connessione tra procedimenti

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate in un procedimento non sono automaticamente utilizzabili in un altro: per riutilizzarle è necessario dimostrare una connessione sostanziale (art. 12 c.p.p.) che coincida nella sostanza della regiudicanda; evocare una "connessione forte" senza specificare il nesso oggettivo non è sufficiente.
  • La mera esecuzione tecnica delle intercettazioni da parte di polizia giudiziaria diversa da quella delegata non invalida di per sé le captazioni, salvo i limiti tassativi previsti dalla legge (art. 268-271 c.p.p.).
  • Se l'accertamento di responsabilità si fonda in modo determinante su conversazioni poi dichiarate inutilizzabili, il giudice di legittimità può annullare le condanne e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quei capi.
  • Quanto all'accesso a sistemi informatici, anche il soggetto legittimato all'accesso può commettere il reato di cui all'art. 615-ter se utilizza le credenziali per finalità estranee e copia/esporta dati non autorizzati: la copia su supporto esterno è indizio rilevante.
  • Valutazioni tecniche (GPS, videoriprese, analisi olfattiva) richiedono adeguata motivazione e confronto probatorio; censure generiche o prive di specificità sono spesso inammissibili.
  • In presenza di questioni probatorie complesse (catena di custodia, analisi di stupefacenti, corrispondenze temporali), la mancata dimostrazione puntuale comporta rischi di annullamento o rinvio della decisione di merito.

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