Cassazione Penale, Sentenza n. 31925/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva concesso a un detenuto, con fine pena indicato al 22 febbraio 2028, la misura della detenzione domiciliare. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per violazione di legge, rilevando che il condannato stava espiando una pena per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario e che, al momento della decisione, la pena residua era superiore a due anni. La Corte ha ritenuto che il reato per il quale il detenuto era stato condannato, previsto dagli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, rientrasse nel catalogo dei reati ostativi e che l'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. escludesse la concedibilità della detenzione domiciliare. Secondo la Corte, tale preclusione opera per tutti i reati ricompresi nel catalogo dell'art. 4-bis ord. pen., senza che rilevino la collaborazione con la giustizia o l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Il ricorrente ha inoltre richiamato l'irrilevanza, ai fini della detenzione domiciliare, dell'ampliamento dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative introdotto dal d.l. 162/2022, convertito dalla l. 199/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, ritenendo che la detenzione domiciliare fosse stata concessa in assenza dei presupposti di legge. Ha affermato che la condanna irrevocabile per uno dei delitti inclusi nel catalogo dell'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., anche dopo le modifiche introdotte nel 2022 e indipendentemente dall'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ha disposto la comunicazione del provvedimento al Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino per l'esecuzione.
Norme richiamate
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
La condanna pronunciata ai sensi di tali disposizioni è stata ricondotta dalla Corte al catalogo dei reati ostativi previsto dall'art. 4-bis ord. pen.
Il richiamo contenuto nell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. riguarda il catalogo dei reati indicati dalla norma; la condanna per uno di tali reati costituisce preclusione alla detenzione domiciliare, senza che rilevino la collaborazione con la giustizia o l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
La disposizione esclude la concedibilità della detenzione domiciliare ai condannati per i reati compresi nel catalogo dell'art. 4-bis ord. pen.; il rinvio è riferito all'elenco dei reati e non alle diverse fasce o condizioni disciplinate dall'art. 4-bis.
art. 1 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
Le modifiche alla disciplina dei reati ostativi non hanno modificato, secondo la Corte, la preclusione alla detenzione domiciliare derivante dalla condanna per un reato incluso nel catalogo dell'art. 4-bis ord. pen.
legge 30 dicembre 2022, n. 199
La legge di conversione del d.l. 162/2022 non ha eliminato la preclusione alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. per i reati inclusi nell'art. 4-bis.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., la condanna irrevocabile per un delitto compreso nel catalogo dei reati dell'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare.
- Il rinvio dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. all'art. 4-bis ord. pen. riguarda il catalogo dei reati ivi indicati e non recepisce le distinzioni tra diverse fasce di reati né le condizioni previste dall'art. 4-bis per l'accesso alle altre misure alternative.
- La preclusione alla detenzione domiciliare derivante dalla condanna per un reato incluso nel catalogo dell'art. 4-bis ord. pen. opera anche quando il condannato abbia collaborato con la giustizia o non presenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
- Le modifiche introdotte dal d.l. 162/2022, convertito dalla l. 199/2022, che hanno ampliato l'accesso ad alcuni benefici penitenziari e misure alternative per i condannati per reati ostativi, non hanno eliminato la specifica preclusione alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
- Le diverse forme di esecuzione della pena possono avere caratteristiche e presupposti non comparabili; pertanto, la diversa disciplina dei requisiti di accesso alla detenzione domiciliare rispetto ad altre misure alternative non determina, per ciò solo, un'irragionevole disparità di trattamento.
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