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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13188/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia riguardava il riconoscimento del grado di invalidità rilevante ai fini del beneficio della maggiorazione dell’anzianità contributiva previsto dall’art. 80, comma 3, L. n. 388/2000. In primo grado il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda dell’interessato; la Corte d’appello di Bari aveva rigettato il gravame dell’INPS, ritenendo proponibile la domanda perché diretta ad acquisire il requisito sanitario necessario per l’agevolazione. In cassazione l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, L. n. 388/2000, dell’art. 8 L. n. 533/1973, dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 445-bis c.p.c., sostenendo che fosse inammissibile una domanda di mero accertamento del grado di invalidità ai fini del beneficio, in assenza di una domanda di riconoscimento del beneficio stesso a fini pensionistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura dell’INPS era diretta a contestare l’interpretazione e la qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, ma tale accertamento di fatto non era censurabile in sede di legittimità e, comunque, non risultava specificamente attaccato. La Corte d’appello aveva infatti accertato che la domanda amministrativa non era un mero accertamento sanitario isolato, bensì era stata proposta anche al fine di ottenere il beneficio previdenziale, come poi richiesto in giudizio; conseguentemente, la decisione di merito aveva correttamente applicato la disciplina invocata. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la controparte era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 3, L. n. 388/2000

    La norma è richiamata come base del beneficio della maggiorazione dell’anzianità contributiva e del relativo requisito sanitario; la Corte non ne dà un’interpretazione autonoma, ma ritiene corretta l’applicazione compiuta dal giudice di merito sulla base della qualificazione della domanda amministrativa.

  • art. 8 L. n. 533/1973

    È citato tra le disposizioni asseritamente violate dal ricorrente, senza autonoma elaborazione nel provvedimento.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente come norma violata in relazione all’interesse ad agire; la Corte non affronta nel merito la questione, perché reputa inammissibile la censura.

  • art. 445-bis c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di legge; la Corte giudica la doglianza inammissibile perché mira a contestare un accertamento di fatto e la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sindacabile, se non nei limiti del vizio specificamente dedotto, l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla effettiva portata della domanda amministrativa o giudiziale, quando la censura miri in realtà a una diversa ricostruzione del contenuto della domanda stessa.
  • La qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, ove sorretta da un accertamento fattuale non specificamente impugnato, è idonea a fondare la corretta applicazione della disciplina sostanziale e processuale invocata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, formalmente denunciando violazione di legge, richieda in sostanza una rivalutazione del fatto o della portata degli atti di causa.
  • Quando la domanda amministrativa risulti proposta non solo per l’accertamento del requisito sanitario, ma anche in funzione del riconoscimento del beneficio previdenziale, non può sostenersi la mera carenza di interesse o l’assenza del presupposto processuale dedotto dall’ente previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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