Cassazione Civile, Ordinanza n. 30252/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento relativa a vari tributi riferiti a diverse annualità d'imposta. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello dell'ufficio, ha rilevato d'ufficio l'invalidità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro e, per tale ragione, ha dichiarato inammissibile l'appello. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 4-novies della l. n. 58/2019, sostenendo che la propria costituzione tramite avvocato del libero foro fosse valida. La società contribuente si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sulla pretesa invalidità della costituzione dell'ente a mezzo di avvocato del libero foro, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite e lo ius superveniens che conferma la legittimità di tale modalità difensiva nei casi consentiti.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario, ma non impedisce la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro nei casi consentiti.
Norma di interpretazione autentica che chiarisce il rapporto tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura dello Stato, confermando la possibilità per l'ente di avvalersi, nei casi previsti, anche di avvocati del libero foro.
È richiamato come fonte della riforma che ha istituito l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha ampliato le modalità del suo patrocinio.
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata quale base normativa della nuova disciplina del patrocinio dell'ente.
art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
È evocato per indicare i casi speciali in cui il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato richiede apposita motivata delibera, ma la Corte esclude che tale meccanismo impedisca, nei casi previsti, il ricorso ad avvocati del libero foro.
art. 4 e art. 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Sono richiamati come norme di riferimento per l'affidamento degli incarichi agli avvocati del libero foro nel rispetto dei criteri previsti dalla disciplina applicabile.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
È la disposizione oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 4-novies l. n. 58/2019, in tema di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Massime di principio
- La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è valida, nei casi in cui la normativa e la disciplina convenzionale lo consentano, senza necessità di specifica allegazione o prova in giudizio dei relativi presupposti.
- Il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per la sola ragione che l'ente riscossore si sia difeso mediante un avvocato del libero foro, quando lo ius superveniens e l'orientamento nomofilattico riconoscono tale facoltà.
- L'interpretazione autentica della disciplina sul patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma che il rapporto con l'Avvocatura dello Stato ha carattere speciale solo nei casi espressamente previsti, mentre negli altri casi è consentito il ricorso a difensori esterni.
- Quando la legge consente all'ente pubblico di scegliere tra Avvocatura dello Stato e difensore esterno, la legittimazione del patrocinio si presume integrata con la costituzione stessa, senza oneri ulteriori di documentazione in sede processuale.
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