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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21941/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 20/11/2020 che aveva confermato la condanna per truffa: si contestava la mancata motivazione circa il mancato contenimento della pena nel minimo edittale, la motivazione della Corte d'Appello sull'applicazione della recidiva (ritenuta illogica dal difensore poiché fondata sui precedenti e sul tempo necessario per eseguire lo sfratto) e una presunta incongruenza tra il capo di imputazione (che indicava come profitto l'aver ottenuto la disponibilità dell'immobile senza nulla in cambio) e quanto ritenuto in decisione (danno consistente nella mancata cauzione e nei mobili di arredo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) la motivazione sulla determinazione della pena era sufficiente, essendo la pena vicina al minimo edittale e pertanto la motivazione può essere più sintetica richiamando il criterio di adeguatezza e gli elementi dell'art. 133 c.p.; 2) la recidiva facoltativa era adeguatamente motivata dalla Corte d'Appello con riferimento ai numerosi precedenti specifici e alle modalità della truffa (uso di documenti falsi), giustificando la valutazione di maggiore capacità a delinquere; 3) non v'è contraddizione tra capo di imputazione e motivazione di merito in quanto la documentazione falsa dimostrava l'acquisto di mobili e l'esonero dal pagamento della cauzione, quid comportante l'ingiusto profitto contestato; 4) la remissione della querela è irrilevante rispetto alla recidiva e alla procedibilità d'ufficio, dato che, alla data del fatto (15/06/2015), la recidiva contestata rendeva il reato procedibile d'ufficio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Richiama i criteri per la determinazione della pena (adeguatezza). La Corte stabilisce che quando la pena è prossima al minimo edittale la motivazione può essere sintetica richiamando il criterio di adeguatezza che incorpora gli elementi dell'art. 133.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che la parte privata che propone un ricorso dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese; la Corte lo applica per condannare il ricorrente alle spese.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla recidiva

    La recidiva, anche nella sua forma qualificata, ha efficacia 'extraedittale' e costituisce circostanza aggravante inerente alla persona che può giustificare l'aggravamento della pena e, se sussistente alla data del fatto, rendere il reato procedibile d'ufficio; il giudice deve comunque motivare specificamente sulla recidiva, come è stato fatto nel caso in esame.

Massime di principio

  • Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, il giudice può motivare in modo più sintetico richiamando il criterio di adeguatezza previsto dall'art. 133 c.p.; non è sempre necessaria una motivazione molto estesa.
  • In tema di recidiva facoltativa il giudice deve sempre fornire una motivazione specifica; è però sufficiente anche una argomentazione succinta che dimostri che la condotta attuale è prosecuzione significativa di un processo delinquenziale precedente.
  • La recidiva può avere effetto sull'aumento della pena e, se rilevante alla data del fatto, può rendere il reato procedibile d'ufficio; perciò la remissione della querela successiva non incide sull'azione penale quando la procedibilità sussisteva originariamente.
  • Il giudice può utilizzare elementi concreti come i precedenti specifici e le modalità della condotta (es. produzione di documenti falsi) per valutare la 'maggiore capacità a delinquere' e giustificare aggravamenti di pena.
  • Apparenze di incongruenze tra capo di imputazione e motivazione di merito possono essere superate se la valutazione di merito è supportata da riscontri probatori (es. documenti che attestano l'acquisto di mobili o l'assenza di cauzione) che spiegano l'operatività dell'ingiusto profitto contestato.

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