Cassazione Penale, Sentenza n. 21941/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 20/11/2020 che aveva confermato la condanna per truffa: si contestava la mancata motivazione circa il mancato contenimento della pena nel minimo edittale, la motivazione della Corte d'Appello sull'applicazione della recidiva (ritenuta illogica dal difensore poiché fondata sui precedenti e sul tempo necessario per eseguire lo sfratto) e una presunta incongruenza tra il capo di imputazione (che indicava come profitto l'aver ottenuto la disponibilità dell'immobile senza nulla in cambio) e quanto ritenuto in decisione (danno consistente nella mancata cauzione e nei mobili di arredo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) la motivazione sulla determinazione della pena era sufficiente, essendo la pena vicina al minimo edittale e pertanto la motivazione può essere più sintetica richiamando il criterio di adeguatezza e gli elementi dell'art. 133 c.p.; 2) la recidiva facoltativa era adeguatamente motivata dalla Corte d'Appello con riferimento ai numerosi precedenti specifici e alle modalità della truffa (uso di documenti falsi), giustificando la valutazione di maggiore capacità a delinquere; 3) non v'è contraddizione tra capo di imputazione e motivazione di merito in quanto la documentazione falsa dimostrava l'acquisto di mobili e l'esonero dal pagamento della cauzione, quid comportante l'ingiusto profitto contestato; 4) la remissione della querela è irrilevante rispetto alla recidiva e alla procedibilità d'ufficio, dato che, alla data del fatto (15/06/2015), la recidiva contestata rendeva il reato procedibile d'ufficio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiama i criteri per la determinazione della pena (adeguatezza). La Corte stabilisce che quando la pena è prossima al minimo edittale la motivazione può essere sintetica richiamando il criterio di adeguatezza che incorpora gli elementi dell'art. 133.
Prevede che la parte privata che propone un ricorso dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese; la Corte lo applica per condannare il ricorrente alle spese.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla recidiva
La recidiva, anche nella sua forma qualificata, ha efficacia 'extraedittale' e costituisce circostanza aggravante inerente alla persona che può giustificare l'aggravamento della pena e, se sussistente alla data del fatto, rendere il reato procedibile d'ufficio; il giudice deve comunque motivare specificamente sulla recidiva, come è stato fatto nel caso in esame.
Massime di principio
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, il giudice può motivare in modo più sintetico richiamando il criterio di adeguatezza previsto dall'art. 133 c.p.; non è sempre necessaria una motivazione molto estesa.
- In tema di recidiva facoltativa il giudice deve sempre fornire una motivazione specifica; è però sufficiente anche una argomentazione succinta che dimostri che la condotta attuale è prosecuzione significativa di un processo delinquenziale precedente.
- La recidiva può avere effetto sull'aumento della pena e, se rilevante alla data del fatto, può rendere il reato procedibile d'ufficio; perciò la remissione della querela successiva non incide sull'azione penale quando la procedibilità sussisteva originariamente.
- Il giudice può utilizzare elementi concreti come i precedenti specifici e le modalità della condotta (es. produzione di documenti falsi) per valutare la 'maggiore capacità a delinquere' e giustificare aggravamenti di pena.
- Apparenze di incongruenze tra capo di imputazione e motivazione di merito possono essere superate se la valutazione di merito è supportata da riscontri probatori (es. documenti che attestano l'acquisto di mobili o l'assenza di cauzione) che spiegano l'operatività dell'ingiusto profitto contestato.
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