Cassazione Penale, Sentenza n. 24123/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 c.p.p., deducendo l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado: omissione della descrizione dei fatti, del percorso logico-giuridico che ha portato alla condanna e del criterio di calcolo della pena, in violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 125 c.p.p. e dalle norme sul contenuto della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per saltum e ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione (anche in relazione alla valutazione della prova e al calcolo della pena). La sentenza di primo grado è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di secondo grado, con devoluzione totale del merito e obbligo di redigere ex novo la motivazione.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen. (reato contestato)
Norma del codice penale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato in primo grado; menzionata come titolo di responsabilità ma la decisione impugnata non ne ha motivato l'accertamento.
art. 569 c.p.p. comma 1 (ricorso per saltum)
Consente il ricorso per saltum quando si denuncia una violazione di legge; è stato utilizzato per impugnare la sentenza per vizio di motivazione.
art. 125 c.p.p. (obbligo di motivazione)
Stabilisce l'obbligo di motivazione delle sentenze a pena di nullità: la sua violazione giustifica l'annullamento del provvedimento.
art. 546 c.p.p. (contenuto della motivazione)
Definisce i requisiti della motivazione: esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto, indicazione dei risultati acquisiti, criteri di valutazione della prova e ragioni per ritenere non attendibili le prove contrarie; richiede specificità su accertamento dei fatti, qualificazione giuridica, punibilità e determinazione della pena.
art. 533 c.p.p. comma 2 (determinazione della pena)
Stabilisce le modalità di determinazione della pena che devono essere esplicitate nella motivazione; la mancata indicazione dei criteri di calcolo configura un vizio di motivazione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 7547 del 27/05/1992 (Rv. 190919)
Principio secondo cui argomentazioni apodittiche e non riferite a specifici e individuati elementi di fatto rendono la motivazione invalida.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022 (Di Lella, Rv. 283894)
Principio secondo cui l'annullamento per mancanza di motivazione comporta la devoluzione totale del merito al giudice di rinvio, che deve riformulare la motivazione ex novo.
Massime di principio
- La mancanza assoluta o apparente di motivazione rende la sentenza nulla: il vizio è rilevante e può giustificare l'accoglimento del ricorso per saltum.
- Il ricorso per saltum (art. 569 c.p.p.) è ammissibile quando si denuncia una violazione di legge, compresa l'omessa motivazione prevista dall'art. 125 c.p.p.
- La motivazione deve contenere: descrizione dei fatti e delle circostanze, qualificazione giuridica, valutazione puntuale delle prove con criteri adottati, indicazione dei risultati acquisiti e delle ragioni per scartare prove contrarie, oltre ai criteri per la determinazione della pena (art. 546 e art. 533 c.p.p.).
- Anche nel rito abbreviato l'obbligo di motivazione è pienamente operativo: la formula abbreviata non esclude la necessità di esporre il percorso logico-giuridico che giustifica la decisione.
- L'annullamento per carenza motivazionale comporta, di norma, il rinvio con devoluzione totale del merito: il giudice di appello deve riesaminare la materia e motivare ex novo.
- Per la difesa, è strategico contestare tempestivamente eventuali lacune motivazionali (anche tramite ricorso per saltum) e richiedere il rinvio; per il giudice, è essenziale documentare in sentenza i singoli passaggi logici e i criteri di valutazione della prova e della pena.
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