Cassazione Penale, Ordinanza n. 01587/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene affrontato il merito della responsabilità penale, trattandosi di impugnazione inammissibile contro un patteggiamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 133 c.p., cioè censure attinenti alla determinazione della pena. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non rientra in nessuna di tali ipotesi, le doglianze sono ritenute non consentite in sede di legittimità.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
indica il rito camerale applicabile al ricorso
limita il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento ai soli motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
dedotto dal ricorrente come parametro per contestare la determinazione della pena, ma ritenuto motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento
richiamata quale fonte introduttiva della disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Cassa delle Ammende
destinataria della somma di euro 3.000 conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso in via tassativa e solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza che contesti la determinazione della pena mediante il richiamo all'art. 133 c.p. non è proponibile in cassazione contro il patteggiamento, se non si traduce in una deduzione di illegalità della pena nei limiti consentiti dalla legge.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento propone motivi estranei ai casi tassativi di impugnazione, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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