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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35804/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano del 1° aprile 2026, che, sulla base dell’accordo delle parti, l’aveva condannata per tentato furto pluriaggravato alla pena concordata di quattro mesi di reclusione ed euro 80 di multa. Con l’unico motivo ha dedotto l’erronea qualificazione giuridica del fatto, contestando in concreto la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, c.p.: la merce, esposta in un supermercato, sarebbe stata sotto il costante controllo dell’addetto alla vigilanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti, tra i quali l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tale censura consente però di verificare la corrispondenza astratta tra il fatto descritto nell’imputazione, comprensivo delle circostanze, e la fattispecie legale applicata; non consente di contestare la sussistenza in fatto degli elementi che giustificano una circostanza aggravante. Poiché la ricorrente ha contestato proprio i presupposti fattuali dell’aggravante, il motivo esula da quelli ammessi. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La disposizione limita il ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai motivi tassativamente indicati, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Rilevato che la ricorrente contesta i presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2 cod. pen. e che, pertanto, non viene in rilievo la qualificazione giuridica della circostanza, ma la sussistenza degli elementi in fatto che ne giustificano l'applicazione;

    La contestazione della sussistenza fattuale dei presupposti dell’aggravante non integra, nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, un motivo di erronea qualificazione giuridica.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Che il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, — è inammissibile

    La Corte tratta de plano il ricorso inammissibile secondo la disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, la censura di erronea qualificazione giuridica consente di verificare soltanto la corrispondenza astratta tra il fatto contestato, comprensivo delle circostanze, e la fattispecie legale applicata.
  • La contestazione dell’esistenza, in concreto, degli elementi fattuali che giustificano una circostanza aggravante non rientra tra i motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., anche se formulata come censura di erronea qualificazione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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