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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25471/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia trae origine da una lite successoria relativa a un immobile pervenuto in eredità dalla madre delle parti. La Corte d'appello aveva accolto la domanda di alcuni coeredi, dichiarando la comproprietà del bene, e aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal de cuius della ricorrente. L'erede del soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro tale sentenza. Prima ancora dell'esame dei motivi, i controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza e del precetto eseguita personalmente alla ricorrente, la quale era avvocato che aveva svolto il giudizio in proprio. La ricorrente ha contestato, implicitamente attraverso l'impugnazione, la validità di tale notificazione ai fini della decorrenza del termine breve, sostenendo che la destinataria non fosse abilitata al patrocinio in Cassazione e che la notifica fosse avvenuta in forma esecutiva contestualmente al precetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha affermato che la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che abbia litigato in proprio e possieda la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, anche se effettuata in forma esecutiva e contestualmente al precetto ex art. 479 c.p.c. Nel caso concreto, la sentenza era stata notificata il 22 maggio 2018 personalmente all'avvocato destinatario, unitamente al precetto, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 27 luglio 2018, dunque oltre il termine breve. La Corte ha escluso che rilevasse la mancanza di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, trattandosi di requisito concernente la proposizione del ricorso e non la validità della notificazione della sentenza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    La notifica della sentenza alla parte costituita può avvenire secondo le forme previste dal primo o dal terzo comma; quando la notifica personale al difensore-partes coincide con una notificazione esecutiva, essa è comunque idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiama alternativamente le forme di notificazione della sentenza rilevanti ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

  • art. 479 c.p.c.

    La circostanza che la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva unitamente al precetto non esclude l'idoneità della notificazione a far decorrere il termine breve.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che abbia agito in giudizio in proprio, pur se la parte sia avvocato, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione se ricorrono i presupposti processuali previsti dalla legge.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve non rileva che la notifica della sentenza sia stata eseguita in forma esecutiva e contestualmente al precetto, ove la notificazione risulti comunque effettuata secondo una delle forme consentite per la conoscenza legale della decisione.
  • La mancanza di abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione incide sulla proponibilità del ricorso, ma non sulla validità della notificazione della sentenza ai fini del termine breve.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve decorrente da valida notificazione della sentenza deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e applicazione, se dovuta, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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