Cassazione Penale, Ordinanza n. 23495/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal Tribunale, con cui gli era stata applicata la pena per il reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio in lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare una decisione liberatoria. La Corte ha però rilevato che, contro le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso è consentito solo per specifici motivi tassativi e che la censura proposta non rientra tra essi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non sia deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere trattato secondo la disciplina speciale richiamata.
La deduzione della mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è, in questo caso, motivo deducibile nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
Norma incriminatrice oggetto della sentenza di patteggiamento, relativa alla detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in lieve entità.
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., delimitando i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono solo quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un motivo autonomamente deducibile avverso il patteggiamento se non si riconduce a uno dei vizi tassativi previsti dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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