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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32690/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di uno studio tecnico associato per il pagamento di compensi professionali, opposto dalla destinataria dell'ingiunzione. Il Tribunale rigettò l'opposizione ritenendo provata la prestazione professionale e dovuto il compenso, con condanna alle spese. L'appello fu dichiarato inammissibile ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita valutazione solo parziale delle risultanze istruttorie; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 246 c.p.c. per l'esclusione del teste, figlio della ricorrente, ritenuto interessato alla lite. La Corte ha rilevato che entrambe le censure miravano in realtà a ottenere un riesame del giudizio di fatto compiuto dal merito e che, inoltre, la doglianza sulla testimonianza era anche priva di specificità perché non era stato depositato il fascicolo di parte di primo grado, impedendo la verifica del capitolato di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvessero nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato la carenza di specificità del motivo relativo all'esclusione del teste, poiché la mancanza del fascicolo di parte di primo grado non consentiva di controllare il contenuto del capitolato testimoniale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo che lo invoca non può essere utilizzato per sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio quando il giudice di merito abbia comunque valutato le prove e la documentazione.

  • art. 246 c.p.c.

    L'eccezione sull'incapacità o sull'interesse del teste non può essere utilmente scrutinata in cassazione se il motivo non consente di verificare, per carenza del fascicolo di merito, il capitolato di prova su cui il teste avrebbe dovuto deporre.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non può essere impiegato per introdurre surrettiziamente un riesame del merito sotto veste di violazione di legge.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato per dare conto della declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Richiamato per dare conto della declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Utilizzato per la proposta del relatore di definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di inammissibilità, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, quando il giudice di merito abbia già esaminato testimonianze e documenti e abbia reso una motivazione sul punto.
  • La deduzione di vizi relativi all'ammissione o alla valutazione della prova testimoniale richiede specificità e autosufficienza del ricorso; se il controllo del capitolato è impedito dalla mancata produzione degli atti necessari, la censura è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo nei limiti del paradigma della decisione fondata su prove non dedotte dalle parti o disattesa di prove legali, non quando si contesti semplicemente l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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